Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 17 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 16 marzo 2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di G.G. di revoca e/o annullamento del provvedimento n. 57/07 della stessa Corte di Assise che aveva disposto la confisca L. 7 agosto 1992, n. 356, ex art. 12 sexies dell’immobile costituito da un locale adibito a negozio sito in (OMISSIS) acquistato da F.G. con conseguente restituzione dell’immobile sul presupposto della inesistenza delle condizioni per la confisca.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che tutti gli elementi cosiddetti nuovi, proposti dalla difesa, erano stati in realtà già esaminati con il precedente provvedimento 18 febbraio 2008 e non erano suscettibili di dimostrare, all’epoca di acquisto dell’immobile nel 1991, la capacità reddituale sia del G. – condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. alla pena di anni quattro di reclusione con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 11 agosto 2001, divenuta irrevocabile – nè della consorte F.G., peraltro scomparsa dal 26 marzo 1998. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione G.G. chiedendone l’annullamento:

a) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (con incidente di esecuzione 27 novembre 2009 aveva chiesto di essere personalmente sentito);

b) mancata assunzione di prove decisive, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d);

c) manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
Motivi della decisione

3. – Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Corte di Appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.

Il codice di rito ( art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, e cioè tutti i provvedimenti nella materia che interessa, siano adottati dal giudice dell’esecuzione senza formalità e senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.

Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poichè alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 3, anzichè de plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacchè la procedura adottata, pur non rispettosa dell’art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, intraducibile a rigore solo a seguito dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento adottato de plano (v. Cass., sez. 1, 23 dicembre 1996, n. 6387, rv. 206349; Sez. 1, 7 aprile 1995, n. 1146, rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass., Sez. 3, 19 febbraio 2003 n. 8124, rv. 223464; Sez. 3, 7 luglio 1995, n. 1182, rv. 202599; Sez. 1, 6 novembre 2006, n. 3196, Cartesano).

3.2. – Questo Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poichè il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità. D’altronde lo stesso ricorrente ha dedotto con la impugnazione da lui qualificata come appello questioni sostanzialmente di merito che non potrebbero essere prese in esame in sede di ricorso per cassazione. Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5. 3.3. – Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poichè alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25 gennaio 2002 n. 3026, rv. 220577; e, da ultimo, Cass., Sez. 2, 11 ottobre 2004 n. 39625, rv. 230368), però l’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (v. Cass., Sez. 3, n. 14724/2004, rv. 228605;

Sez. 3 n. 8124/2003, rv. 223464; Sez. 3 n. 1182/1995. rv. 202599;

Sez. 4, n. 34403/2003, rv. 225717; Sez. 4 n. 2417/1997, rv. 210093).

Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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