Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5945 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In un giudizio di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, l’azione di rivalsa svolta dall’INPS, nei confronti del responsabile civile ( G.G.) e della assicurazione (Fondiaria SAI spa), veniva rigettata dal Tribunale, sulla base di un atto di quietanza-transazione, sottoscritto dal locale direttore dell’INPS, interpretato nel senso della quietanza per l’intervenuto rimborso dell’indennità di malattia e della rinunzia a ogni ulteriore ragione di rivalsa.

L’appello proposto dall’INPS, volto a ritenere escluso dalla quietanza-transazione l’importo erogato a titolo di assegno di invalidità, veniva rigettato (sentenza 10 maggio del 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con due motivi di ricorso, corredati da quesiti.

Il G., ritualmente notiziato, non ha presentato difese. La Fondiaria si è difesa oralmente all’udienza di discussione.

3. Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè strettamente connessi (artt. 1362 e ss. c.c., art. 360 c.p.c., n. 3), l’INPS censura la sentenza impugnata nella parte in cui, facendo prevalere l’elemento letterale, ha ritenuto riferibile il documento firmato dal direttore locale dell’Istituto ad ogni ulteriore ragione di rivalsa e non solo all’indennità di malattia, come – secondo la prospettazione del ricorrente – emergerebbe dalla intenzione delle parti e dal loro comportamento successivo.

Nonostante l’INPS abbia depositato, unitamente al ricorso, alcuni documenti (tra cui quello in contestazione, corrispondenza con l’assicurazione e verbali di udienza), il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, per sostenere la violazione del canone ermeneutico posto dall’art. 1362 c.c., comma 2, in base al quale ai fini della comune intenzione delle parti bisogna valutare il comportamento anche successivo, sarebbe stato necessario l’autonomo deposito, o la riproduzione in ricorso, o l’esatta indicazione in riferimento agli atti processuali delle precedenti fasi del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 7161 del 2010), di quei documenti da cui il giudice avrebbe potuto trarre i comportamenti successivi rilevanti rispetto all’atto firmato dall’INPS nell’aprile 1987. Invece, le argomentazioni contenute in ricorso, relative ad una più ampia pretesa di rivalsa, con particolare riferimento ad una surroga avente diverso numero concernente l’assegno di invalidità, sono rimaste prive di riscontro documentale, non potendo certo bastare la generica precisazione della difesa dell’INPS, in primo grado, del riferimento del documento in argomento alla sola indennità di malattia (verbale prodotto del 6 maggio 2005).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS al pagamento, in favore della Fondiaria SAI spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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