Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4712 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 9 luglio 2010, depositata in cancelleria il 16 luglio 2010, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 26 febbraio 2010, rideterminava la pena per P.I., imputato tra l’altro dei reati di porto e detenzione di arma clandestina, in anni due, mesi nove di reclusione ed Euro 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata P.I. veniva controllato dalle forze dell’ordine risultando aver portato all’interno di una vettura rubata l’arma clandestina di cui al capo A).

2. – Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il P. chiedendone l’annullamento per il seguente profilo:

– violazione di legge, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); veniva censurata la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto sussistere il reato di porto in base alla erronea valutazione che la vettura su cui l’arma era stata trovata dovesse ritenersi "luogo pubblico". Veniva anche censurata la decisione di ritenere che la detenzione, nella fattispecie, non potesse ritenersi assorbita nel contestato porto. Infine veniva chiesto l’assorbimento del reato di detenzione di munizioni di cui al capo 5), giusta la loro esiguità, nel reato di cui al capo 1).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Per giurisprudenza costante della Suprema Corte integra la condotta del porto illegale di arma in luogo pubblico il detenere una pistola nell’abitacolo di un’autovettura ferma, in sosta sulla strada. Ai fini della sussistenza del reato in esame non occorre che l’arma sia carica, nè che il detentore sia in condizioni di caricarla con prontezza (Sez. 1, 22 settembre 1992, n. 10328, Procopio, rv. 192300) essendo sufficiente la presenza dell’arma all’interno del veicolo.

3.2 – Parimenti è da respingersi il rilievo difensivo che attiene all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto. E’ orientamento consolidato di questa Corte ritenere che in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che non sia stata in precedenza detenuta (Cass., Sez. 1, 3 giugno 2010, n. 32967, Casanova, rv. 248272). Poichè è emerso per tabulas che il furto della vettura era avvenuto giorni prima rispetto a quello del controllo da parte delle forze dell’ordine, è provata, secondo quanto correttamente rilevato dal giudicante, la non coincidenza delle due situazioni di fatto (della detenzione e del porto illegale dell’arma).

3.3 – Quanto infine all’ultima censura difensiva (concernente l’assorbimento del reato di detenzione di munizioni di cui al capo 5), giusta la loro esiguità, nel reato di cui al capo 1) deve rilevarsi che la stessa è tardiva atteso che è stata proposta per la prima volta solo davanti a questa Corte di legittimità, conseguendone l’inammissibilità. In ogni caso è appena il caso di osservare che le munizioni rinvenute in sede di sequestro erano detenute anche in luogo diverso dal serbatoio dell’arma (più esattamente in una borsa fotografica) realizzando così un’ipotesi diversa e autonoma di reato, simile a quella che attiene alla detenzione di munizioni in numero superiore a quello consentito dal caricatore dell’arma stessa.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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