CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI Presidente
Dott. CAMILLO FILADORO Consigliere
Dott. FULVIO UCCELLA Rel. Consigliere
Dott. NINO FICO Consigliere
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22058-2005 proposto da:[…]
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
presso lo studio dell’avvocato […] , rappresentati e difesi dall’avvocato per mandato a margine del ricorso; – ricorrenti –
contro
[…]
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA presso lo studio dell’avvocato […]
;rappresentati e difesi dall’avvocato giusta mandato a margine del controricorso – controricorrenti -nonché contro […]intimati –
avverso la sentenza n. 75/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, Sezione civile, emessa il 01/03/05,depositata il 16/03/2005, R.G.N.528/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2009 dal Consigliere Dott. … ;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo.
Svolgimento del processo
l.- Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di Appello di Potenza, su appello di […] e sull’appello incidentale di […] e […] appellati, accoglieva il terzo motivo dell’appello principale, nonché per quanto di ragione il quarto e quinto motivo dell’appello dei […] inerente al quantum dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e ai relativi accessori .
2.- In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 9 maggio 1991, […] e […] (quali genitori di … ) e […] e […] (quali germani di … )convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Potenza […] ed i suo genitori […] – e […] – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita il loro figlio. L’incidente mortale si era verificato il 5 agosto1990, mentre alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la strada provinciale …-… in agro di …, si scontrava con la vespa Piaggio cc.50 condotta da […] all’epoca minore con a bordo […]
A seguito dello scontro il […] e il […] riportavano gravi lesioni.
Il […] era ricoverato in stato di coma e riprendeva conoscenza solo dieci giorni dopo l’accaduto,mentre […] decedeva il 12 agosto successivo. Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro era da attribuirsi a […]. All’esito della relativa istruttoria, con sentenza del 29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata la responsabilità di […] nella causazione del sinistro nella percentuale del 70%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti jure proprio, nonché delle spese sostenute dagli attori a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre interessi nella misura del 4% sulle somme originariamente dovute e via via rivalutate dalla data del 5 agosto 1990 al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese di lite, previamente compensato il residuo 50%.
3.- Con atto di appello del 12 novembre 2002 […] e […] impugnavano la decisione con cinque motivi. Si costituivano, resistendo al gravame […]e […] che proponevano appello incidentale inteso ad ottenere l’affermazione di responsabilità esclusiva di […] e, per l’effetto, la rideterminazione proporzionale del risarcimento. Si costituiva […] che faceva proprie le doglianze degli appellanti principali e spiegava appello incidentale del medesimo tenore di quello principale. All’esito della istruttoria la Corte emetteva la sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono […] e […] con ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso. Non si è costituito […].
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
l.- In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.
2.- Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2054 c.c., in quanto la dichiarazione del teste unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale,escluso ogni responsabilità di […] e, quindi,ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori,perché a dire del […] il minore in occasione del sinistro, procedeva sulla destra. La testimonianza del […] sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa , a procedimento per falsa testimonianza. La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti ( v.p. 5 sentenza impugnata) e, quindi,va respinta.
3.- Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art.2048 c.c. [1] dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l’ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l’adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 cc. nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o dilettosa o insufficiente. A loro avviso, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il […] quando è accaduto 1’incidente -il 5 agosto 1990-, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il 2 ottobre 1972 e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo. Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perché non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio. Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili,sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall’art.2048 cc. Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l’obbligo di cui all’art. 147 cc, a parte la considerazione che al momento del sinistro il […] e il suo passeggero, non avevano il casco. Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova,stante la palmare evidenza dell’omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p.3 – 4 sentenza impugnata).I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità(Cass.n.7459/97).La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile(Cass.n.4945/97). Né rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro