Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009.

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti
che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi
con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n.
1981/94 e (CE) n. 934/95 ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo
1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i
prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce
e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n.
1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e lo Stato di Israele, dall’altra (in appresso: «l’accordo»)
che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del
Consiglio ( 2 ).
(2) L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti
agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di
Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore
per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n.
747/2001. A differenza del passato, l’accordo non prevede
concessioni tariffarie nell’ambito di quantitativi di
riferimento.
(3) Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti
tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e
all’abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare
il regolamento (CE) n. 747/2001.
(4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo
anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformit
all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il
cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore
dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente
al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
(5) Poiché l’accordo entra in vigore il 1 o gennaio 2010, è
opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere
da tale data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
L 313/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0052:0056:IT:PDF

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *