Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 782 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il consorzio Cotup chiede la riforma delle sentenze con le quali il Tar della Puglia ha respinto i ricorsi proposti avverso il provvedimento di revoca della aggiudicazione provvisoria dell’appalto indetto dalla Provincia di Lecce per l’affidamento del servizio di catellonistica stradale e avverso il conseguente inserimento nel casellario informatico, disposto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli appelli possono essere riuniti, data l’evidente connessione soggettiva e oggettiva che li lega.

Il provvedimento di revoca della aggiudicazione provvisoria è motivato dalla non veridicità della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: in sede di verifica, era infatti emersa la dichiarazione non veritiera resa ai sensi del dPR n. 445 del 2000, in relazione ad una sentenza per abusiva occupazione di suolo demaniale a carico dell’amministratore legale rappresentante del consorzio e ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta peruso di atto falso e ricettazione continuata a carico del direttore generale. A seguito della segnalazione della Provincia appaltante, l’Autorità ha disposto l’inserimento nel casellario informatico della annotazione della revoca dell’aggiudicazione.

Il Tar, nel respingere i ricorsi, ha osservato che nessuno spazio valutativo è possibile riconoscere in capo alla stazione appaltante in merito all’esclusione dei concorrenti che abbiano reso dichiarazioni non complete e veritiere, e quindi non abbiano esattamente indicato tutti i precedenti penali ascritti ai soggetti di cui all’art. 38 d.lgs. citato, senza possibilità di operare alcuna distinzione in ordine alla gravità degli stessi.

Il Collegio condivide tale orientamento: le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740), e ciò indipendentemente dall’inserimento dell’obbligo in una specifica clausola del bando e/o del disciplinare di gara. L’omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, e specificamente "di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 163", come prescritto dal disciplinare nella fattispecie in esame, rileva, infatti, non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa valutazione dell’affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara.

Legittimamente, quindi, la Provincia di Lecce, riscontrata la non veridicità della dichiarazione resa ai sensi del dPR n. 445 del 2000, ha revocato l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore del consorzio ricorrente (con conseguente carenza di interesse, in capo al consorzio stesso, a coltivare i capi d’appello riguardanti, rispettivamente, l’ulteriore motivo di revoca per irregolarità contributiva e l’atto dirigenziale n. 326 del 22 dicembre 2009, recante revoca della determinazione a contrattare).

Quanto poi al capo dell’appello relativo all’impugnazione per illegittimità derivata dell’annotazione della revoca nel casellario informatico da parte dell’Autorità di vigilanza, l’infondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento presupposto, sopra esaminate, ne comporta la reiezione. Infondato è anche il motivo con il quale si contesta la configurazione dell’annotazione come atto meramente consequenziale alla comunicazione della esclusione da parte della stazione appaltante. La segnalazione all’Autorità di vigilanza è, invero, atto dovuto per la stazione appaltante, alla quale resta affidato l’onere della verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, secondo le regole generali in materia in materia di autocertificazione (capi II e III e art. 77 bis del dPR n. 445/2000): l’eventuale falsità delle stesse comporta, oltre all’esclusione dalla gara per l’operatore inadempiente, la segnalazione alla Autorità per l’iscrizione nel casellario informatico, secondo le modalità previste nella determinazione n. 1 approvata dal Consiglio della Autorità il 10 gennaio 2008 e nella successiva determinazione n. 5 del 21 maggio 2009.

In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.

Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste, come di regola, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge, confermando, per l’effetto, le sentenze impugnate.

Condanna il Consorzio appellante a rifondere alla Provincia di Lecce le spese del doppio grado del giudizio, nella misura complessiva di 5.000 (cinquemila) euro, oltre IVA e CPP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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