Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5943 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta dai congiunti di G.I., danneggiato deceduto nell’incidente stradale occorso in (OMISSIS), nei confronti di L.A.G., conducente e proprietario del veicolo investitore, nonchè della società assicuratrice della R.C.A. del medesimo.

Il Tribunale adito respingeva la domanda e la decisione veniva confermata dalla sentenza indicata in epigrafe, depositata il 15 luglio 2008.

I congiunti del G. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo; l’Allianz resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2697, c.c. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, art. 41 c.p. e art. 115 c.p.c. e chiede alla Corte se il giudice debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e, di conseguenza, se sia colpita da violazione dell’art. 115 c.p.c. la sentenza che, pur avendo accertato in capo ad una delle parti coinvolte nel sinistro (il L.) la violazione delle norme di prudenza, abbia ritenuto provato secondo un criterio probabilistico ed in assenza di prova positiva fornita dalla stessa parte che l’evento derivato in conseguenza di tale sinistro (decesso di G.I.) si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla velocità tenuta dal L..

Il motivo non coglie nel segno. Secondo la Corte d’Appello di Brescia, la condotta del L., consistita nell’aver proceduto a velocità superiore a quella che, con giudizio ex ante, appariva confacente alle condizioni di tempo e di luogo, non aveva rapporto causale con lo scontro, che si sarebbe ugualmente verificato anche laddove l’automobilista avesse tenuto il comportamento stimato come doveroso; lo stesso aveva quindi fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054 c.c., comma 2, dimostrando che l’incidente si era verificato per l’esclusiva efficienza causale della condotta del ciclomotorista, connotata a gravi e plurime violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Esiste, quindi un motivato accertamento di merito in ordine, tra l’altro, alla non esigibilità del mantenimento, da parte del conducente dell’autovettura, in relazione alle concrete condizioni di viabilità, della velocità atta ad evitare la collisione e, allo stesso tempo, la motivata valutazione che anche il mantenimento della velocità rapportata alle medesime condizioni di viabilità, non sarebbe stata idonea ad evitare l’evento; con la conseguenza che è stata motivatamente affermata l’esclusiva attribuibilità dello stesso alla condotta del ciclomotorista.

La decisione è immune dai vizi giuridici denunziati ed è in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, la quale è fissata solo in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 9550/09; 29883/08; 5226/06; 6094 e 3006/01;

4648/99). Nello stesso senso si è affermato che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto – nella specie, insussistente – dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicchè l’utilizzabilità della presunzione postula, l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria (Cass. n. 1317/06).

Peraltro, il mezzo, pur rubricato e sviluppato sotto il profilo della violazione di legge, ripropone un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti della società assicuratrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000=, di cui Euro 4.800= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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