Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5942 Premio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.) propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che la ha condannata, in favore dell’assicurato B. G., al pagamento della somma di Euro 66,62, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno, commisurato percentualmente all’ammontare dei premi corrisposti, derivante da intesa anticoncorrenziale per la quale la società di assicurazioni era stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Resiste l’assicurato con controricorso.

La società ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione

1.- Le censure esposte dalla ricorrente in sede di discussione orale, riguardo alla non rispondenza della sentenza, in fatto, allo svolgimento del processo, non risultano tradotte in tempestivi motivi di ricorso e di esse non può tenersi pertanto alcun conto.

2.- Con il primo motivo la società ricorrente, formulando due quesiti di diritto, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non avendo il giudicante tenuto in alcun conto le sue difese, ed i relativi mezzi di prova, intesi a dimostrare che l’aumento dei premi nel settore RC auto non era dovuto all’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’Autorità amministrativa.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il giudice di merito, accogliendo la domanda attrice, ha implicitamente rigettato le difese della società sul punto e valutato negativamente gli elementi di prova offerti.

Questa Corte ha d’altro canto affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

3.- In via subordinata, qualora la tesi della società fosse ritenuta implicitamente rigettata, viene dedotto, con il secondo motivo, il vizio di motivazione della sentenza.

3.1.- Il secondo motivo è infondato.

Va ribadito che, nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonchè le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/09).

Nella specie, l’Allianz non ha fornito, nè offerto di fornire, alcuna specifica prova contraria, ma si è limitata a produrre un elemento meramente indiziario – rappresentato dal parere dell’ISVAP, reso su richiesta dell’AGCOM, nel quale si enuncia il dato statistico che, mediamente, nell’esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perdite – ove la stessa società ben avrebbe potuto fornire invece la prova, risultante dai suoi stessi bilanci, dell’esistenza in concreto di tali perdite.

Solo ove ciò avesse fatto il giudice di merito, pena il vizio di difetto di motivazione, avrebbe dovuto specificamente motivare sul punto.

4.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici.

4.1.- Il terzo motivo è infondato.

Assume la società ricorrente che il giudice di merito, ritenendo provato il danno in capo al singolo assicurato, come conseguenza dell’esistenza di un danno "in capo a tutti gli assicurati", si sarebbe avvalso di una inammissibile presunzione di secondo grado.

L’argomento è evidentemente viziato. Ribadita la natura di prova privilegiata dell’abuso delle conclusioni dell’Autorità garante (Cass. 3640/09), se da esse è lecito desumere – salvo prova contraria – l’esistenza di un danno per tutti gli assicurati, è evidente che nessuna ulteriore presunzione è necessaria perchè detta prova sia utilizzata dal singolo assicurato, in quanto facente parte del più ampio novero di "tutti gli assicurati". 5.- Con il quarto motivo viene subordinatamente dedotta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omessa valutazione delle prove contrarie alla mera prova presuntiva utilizzata dal giudicante per affermare l’esistenza di un danno in capo all’assicurato derivante dall’intesa.

5.1.- Il mezzo è infondato per le medesime ragioni diffusamente esposte sub 3.1, considerato che la ricorrente nessuna prova ha fornito, nè offerto di fornire, idonea a superare la presunzione di cui si tratta.

6.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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