Regolamento (CE) n. 1155/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/57

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Truskawka kaszubska»/«kaszëbskô
malëna», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla
registrazione della suddetta denominazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/57

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0057:0058:IT:PDF

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