Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 779 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con provvedimento in data 1 giugno 2000, il ricorrente è stato dispensato per scarso rendimento dal servizio, in esito al procedimento iniziato con l’atto di ammonizione oggetto del giudizio concluso in data 16 settembre 2008 con la sentenza impugnata,;

– il ricorso avverso il provvedimento di dispensa dal servizio è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Lazio con sentenza 11 giugno 2006, n. 5436, confermata dal Consiglio di Stato con decisione della sezione VI, 27 dicembre 2007, n. 6661; di conseguenza, il giudice di prime cure ha dichiarato l’improcedibilità del gravame rivolto contro l’ammonizione;

– il provvedimento da ultimo citato, previsto dall’art. 129 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e con il quale l’Amministrazione avverte il dipendente che al suo persistente scarso rendimento può conseguire la dispensa dal servizio, costituisce provvedimento destinato ad esaurire i propri effetti nell’ambito del rapporto di impiego, con la conseguenza che, una volta venuto legittimamente a cessare questo rapporto, cessa anche l’interesse a chiedere l’annullamento dell’atto prodromico;

– priva di pregio è la tesi del ricorrente, secondo la quale l’annullamento dell’ammonizione travolgerebbe con effetto caducante la dispensa, posto che il rapporto tra i due provvedimenti si risolve sul piano procedimentale con l’assorbimento del primo nella definitiva validità ed efficacia del secondo;

Ritenuto che, quindi, l’appello deve essere respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere all’Università appellata le spese di lite, nella misura di 2.000 (duemila) euro per questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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