Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 778 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con il ricorso introduttivo di primo grado l’odierna appellante ha chiesto l’annullamento del verbale di gara in data 4 luglio 2008 con cui l’Autorità Portuale di Taranto ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della società C. s.p.a. del "Servizio di Programme Management nell’ambito della progettazione esecutiva e della conseguente realizzazione delle opere previste per la Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete trasportistica del Corridoio Adriatico", con contestuale approvazione della relativa graduatoria di gara; nonché di tutti gli atti ed i verbali di gara presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento impugnato e in particolare del provvedimento di ammissione alla procedura di gara di C. s.p.a. e del costituendo R.T.I. tra I. s.p.a. e P.E..

Con motivi aggiunti è stato, poi, chiesto l’annullamento del decreto n. 2 del 6 febbraio 2009 con il quale l’Autorità anzidetta ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto.

Ha premesso, in fatto, il TAR che con bando pubblicato in data 10 marzo 2008 l’Autorità Portuale di Taranto aveva indetto la procedura aperta anzidetta e che, all’esito delle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valutatrice aveva approvato la graduatoria provvisoria al cui primo posto risultava la C. s.p.a., mentre al secondo posto si classificava il RTI I. s.p.a. – P.E.&.G. s.p.a. ed al terzo posto la M. s.r.l. (ricorrente in primo grado e odierna appellante); tale assetto è stato inoltre confermato con apposita aggiudicazione definitiva avvenuta in corso di causa.

La società da ultimo richiamata interponeva, dunque, ricorso giurisdizionale avverso la predetta aggiudicazione provvisoria, nonché una serie di atti di motivi aggiunti (per la precisione quattro, peraltro anche nei confronti della aggiudicazione definitiva medio tempore adottata), articolando plurime censure che investivano sia la posizione della prima che della seconda classificata, di cui era chiesta l’esclusione dalla gara.

Ha, poi, rilevato, il TAR, che il raggruppamento secondo classificato, nel resistere alle censure sollevate in riferimento alla sua ammissione alla gara, aveva, comunque, evidenziato l’illegittimità – sotto vari profili – dell’ammissione della prima classificata C., chiedendo, a tal fine, l’annullamento del (solo) verbale di gara in data 4 luglio 2008; e che la stessa C. s.p.a. aveva, quindi, eccepito la tardività dei secondi motivi aggiunti, in quanto notificati oltre il termine di trenta giorni dal deposito, da parte dell’amministrazione, degli atti di cui era stata contestata la legittimità, nonché dei quarti motivi aggiunti, in quanto notificati oltre 15 giorni dalla conoscenza dei relativi atti gravati.

Con atto depositato in data 10 novembre 2008, ricorda, ancora, il TAR, era stato inoltre proposto ricorso incidentale da parte della stessa controinteressata C. s.p.a.; ritenuto che l’oggetto dell’appalto sarebbe consistito in attività di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché in attività di verifica della progettazione, la disciplina di gara non avrebbe, infatti, rispettato: a) l’art. 90 del codice dei contratti in ordine ai requisiti soggettivi che debbono possedere coloro che svolgono attività di supporto al RUP; b) l’art. 112 dello stesso codice, nella parte in cui impone il certificato di qualità ISO 17020 per gli importi di lavori che – come nella specie – risultino pari o superiori a 20 mln. di euro; sennonché, osservavano, al riguardo, i primi giudici, con successivo atto depositato in data 16 dicembre 2008, la stessa C. s.p.a. rinunziava al ricorso incidentale o meglio vi rinunziava incondizionatamente con riferimento al motivo sub a), mentre in relazione al motivo sub b) vi rinunziava subordinatamente al rigetto del terzo motivo del ricorso originario, con il quale si interpretava il bando di gara nel senso che l’unica certificazione ammessa sarebbe stata quella ISO 9000.

2) – Con la sentenza qui gravata il Tribunale adito ha, preliminarmente, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale sia per la rinunzia incondizionata, sia per quella condizionata, stante l’infondatezza del terzo motivo del ricorso originario riguardante, in particolare, l’asserita non equivalenza della certificazione ISO 17000 rispetto a quella ISO 9000, sicché veniva meno ogni ragione di affrontare l’eccezione di tardività del predetto ricorso incidentale, sollevata dall’amministrazione resistente.

Quanto, poi, all’istanza di annullamento del verbale di gara in data 4 luglio 2008 proposta dal raggruppamento controinteressato I.P.E.&.G. s.p.a., anche a voler riqualificare – sebbene parzialmente – la memoria di costituzione in giudizio del 17 dicembre 2008 alla stregua di ricorso autonomo, oppure di intervento almeno in parte ad adiuvandum, la stessa è stata ritenuta palesemente inammissibile soprattutto per difetto assoluto di notifica ai sensi dell’art. 22, secondo comma, della legge TAR; e ciò a tacere degli ulteriori profili di inammissibilità ascrivibili a tardività, nonché a difetto di interesse.

Quanto alle eccezioni di rito, hanno rilevato, i primi giudici:

a) – che andava superata l’eccezione di inammissibilità riguardante l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria,

b) – che andava pure rigettata l’eccezione di tardività delle censure riguardanti i requisiti di partecipazione delle prime due classificate;

c) – che andava superata anche la eccezione di tardività delle censure proposte con i secondi motivi aggiunti;

d) – che andava, infine, rigettata l’ulteriore eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata (prima classificata) avverso i quarti motivi aggiunti.

Nel merito, il TAR ha ritenuto che dovesse essere preliminarmente valutata la fondatezza dei motivi di ricorso con riferimento alla seconda classificata, e ciò soprattutto al fine di evidenziare l’interesse o meno a coltivare il presente gravame, laddove proposto nei confronti dell’aggiudicataria C. s.p.a.

Al riguardo, i primi giudici hanno ritenuto, anzitutto, infondato il primo motivo di ricorso con il quale era lamentata l’assenza dei requisiti generali di partecipazione in quanto l’iscrizione alla camera di commercio della P.E.&.G. s.p.a. (nel prosieguo: P.E.) sarebbe incompatibile con i servizi oggetto dell’appalto.

Ne derivava, pertanto, il rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto i compiti ordinariamente svolti dalla società controinteressata apparivano del tutto omogenei con i servizi formanti oggetto dell’appalto.

Rilevava, poi, il TAR che, con atto di secondi motivi aggiunti veniva contestata l’assenza della capacità tecnica in capo al raggruppamento in quanto l’attestazione del 7 maggio 2008 fornita da E. s.p.a. alla capogruppo I. non avrebbe riguardato servizi rientranti nel settore oggetto di gara.

Per i primi giudici, invece, tale attestazione comprovava ampiamente il requisito richiesto (svolgimento di almeno un servizio nel settore oggetto di gara per un importo non inferiore ad 1.200.000 euro).

Parimenti infondata era, poi, per i primi giudici, l’ulteriore censura riguardante l’incertezza relativa al periodo in cui detto appalto si sarebbe svolto; nonché quella afferente all’importo medio complessivamente ottenuto dalle due imprese del raggruppamento per servizi attinenti all’oggetto della gara nell’ultimo triennio.

I primi giudici hanno, poi, disatteso anche la censura secondo cui l’indicazione di contributi INARCASSA nelle fatture prodotte in giudizio avrebbe denotato la sussistenza di prestazioni ingegneristiche, come tali non ammesse dalla disciplina di gara. Pure infondata i primi giudici hanno ritenuto la censura secondo cui in capo a P.E. avrebbe fatto difetto la capacità tecnica ed economica quale conseguenza dell’assenza del requisito generale di cui al punto n. 4.

Ha respinto, quindi, il TAR anche il terzo motivo del ricorso originario, poi integrato con i secondi motivi aggiunti del 15 gennaio 2009, con il quale si contestava l’assenza del requisito di capacità tecnica in capo ad entrambe le società raggruppate (in particolare, il certificato ISO 9000 posseduto da P.E. – certificato DNV del 12 aprile 2007 – avrebbe riguardato, per l’appellante, la realizzazione di impianti industriali e non il monitoraggio e la programmazione di opere realizzate da soggetti terzi; il certificato ISO 17020 in capo alla I. non avrebbe potuto, invece, ritenersi equivalente rispetto a quello ISO 9000, come richiesto dal bando).

Ha poi, respinto, il TAR, anche l’ulteriore censura con la quale si contestava che la certificazione in possesso della P.E. alla data del 28 aprile 2008 (scadenza del bando) sarebbe stata diversa da quella prodotta in sede di gara (certificazione DNV 12 aprile 2007).

I primi giudici hanno disatteso, infine, anche le censure afferenti alla capacità contributiva.

Il ricorso, in definitiva, è stato ritenuto infondato, almeno per quanto riguardava le censure rivolte avverso la posizione del raggruppamento I. – P.E., secondo classificato; ne derivava che la restante parte del ricorso, diretta a sollevare ulteriori censure (in parte peraltro analoghe a quelle già affrontate) nei confronti della prima classificata, doveva essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, stante l’impossibilità per la ricorrente di aspirare a ricoprire una diversa posizione utile a tal fine.

3) – La sentenza è appellata dall’originaria ricorrente principale, società M. s.p.a., che ne deduce l’erroneità sotto molteplici profili.

Anzitutto, contesta quanto ritenuto dai primi giudici in merito all’infondatezza delle censure proposte avverso la mancata esclusione dalla gara dell’ATI seconda classificata (I. s.p.a./P.E.&.G. s.p.a.); quindi, ribadisce le censure di primo grado tese alla declaratoria di illegittimità della mancata esclusione dalla gara anche della prima classificata (società C. s.p.a.); censure assorbite dal TAR a seguito della declaratoria di carenza di interesse correlata al rigetto delle censure proposte avverso la predetta ATI, seconda classificata, rinunciando, peraltro, espressamente a quelle afferenti alla capacità contributiva.

Si sono costituite, resistendo, l’Autorità portuale di Taranto e la società C. s.p.a.; quest’ultima, oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’appello, insiste anche per la sua infondatezza nel merito.

Con memoria conclusionale l’appellante ribadisce i propri assunti difensivi.

4) – Ritiene il Collegio di dover seguire, nell’esame dell’appello, l’ordine logico seguito dal TAR nella stesura dalla sentenza impugnata ed esaminare, quindi, le censure svolte nei riguardi dei motivi di rigetto dell’originario ricorso; solo all’esito dell’eventuale esame favorevole all’appellante di tali censure potrebbe, infatti, procedersi all’esame dei motivi di gravame proposti in primo grado e qui reiterati nei confronti della prima classificata, società C. s.p.a.

L’appello non merita accoglimento.

5) – Ribadisce, anzitutto, l’appellante le censure volte all’esclusione dalla gara dell’ATI con capogruppo I. s.p.a. (nel prosieguo: I.) in quanto la mandante, società P.E., sarebbe stata priva dei requisiti generali di partecipazione di cui al punto III.2.1. del bando di gara e di cui ai punti 4 e 6 del disciplinare di gara, con la violazione, inoltre, della previsione di cui al punto 3, lett. A), n. 2) del disciplinare stesso ed al modello di dichiarazione B) ad esso allegato.

La disciplina di gara anzidetta avrebbe, invero, comportato la necessaria esclusione delle concorrenti (e, quindi, anche delle associazioni di imprese cui esse avessero aderito) che, come la società anzidetta, non fossero state iscritte al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA in relazione ad attività inerente al "presente servizio"; l’oggetto sociale di detta società, infatti, lungi dal contenere alcun riferimento allo svolgimento dell’attività di "programme management" o, in senso più lato e generale, allo svolgimento dell’attività di "programme management" e/o monitoraggio dei processi afferenti alla progettazione (e, cioè, alle particolari e complesse attività descritte nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico d’oneri), avrebbe riguardato mera attività di assunzione in appalto e concessione di lavori, forniture e servizi concernenti la realizzazione e gestione di opere ed impianti, nonché la gestione di servizi afferenti alla consulenza immobiliare; attività, quindi, che nulla avrebbero avuto a vedere con il servizio oggetto della gara e che non avrebbero potuto essere considerate ad esso inerenti, risolvendosi nel compimento, in prima persona, di azioni ed interventi e non già nella programmazione e nel monitoraggio di interventi realizzati da un soggetto terzo.

Per l’appellante avrebbe errato, il TAR, nel rigettare detta censura; in particolare, la sentenza, sul punto – come sui punti che seguono – sarebbe da riformare muovendo da un presupposto asseritamente non corretto, avendo condotto l’indagine relativa alla verifica di sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alle imprese raggruppate assumendo quale parametro di riferimento l’onnicomprensiva categoria dei servizi di gestione connessi alla costruzione ed omettendo di considerare che l’attività avente contenuto ingegneristico non avrebbe potuto (ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara) essere ricondotta alla categoria delle attività nel settore oggetto di gara; da una disamina obiettiva del certificato camerale della società in questione emergerebbe, invero, che la stessa sarebbe iscritta per lo svolgimento di attività ben diverse rispetto a quelle di controllo e monitoraggio dei processi di progettazione di opere ed impianti (risolvendosi, le attività considerate nel predetto certificato, nel compimento, in prima persona, di azioni ed interventi diretti e non già nella programmazione e nel monitoraggio di interventi realizzati da un soggetto terzo).

6) – La censura appare priva di consistenza.

Correttamente ha osservato il TAR che l’assunzione di servizi connessi alla realizzazione di infrastrutture in genere ricomprendeva, in effetti, anche i servizi relativi al controllo dei processi di progettazione; e che, inoltre, la lettera H del certificato camerale riportava, tra le attività svolte dalla suddetta società, quella relativa a compiti di studio, organizzazione, progettazione, coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi ed informatici; attività che risultava senz’altro riconducibile a quella enucleata al punto n. 4 del capitolato tecnico, laddove vi si affermava che il servizio di "programme management" avrebbe dovuto essere supportato da un sistema informativo, anche attraverso la consultazione di un data room; e che la stessa lettera H, infine, prevedeva nell’oggetto sociale dell’impresa, la prestazione di servizi di assistenza e di programmazione in settori amministrativi, contabili, statisticotecnici; parallelamente, ossia ad ulteriore dimostrazione dell’attinenza dell’attività societaria rispetto all’oggetto dell’appalto, lo stesso capitolato tecnico, al punto n. 2.2.2., prevedeva tra i compiti dell’aggiudicatario quelli relativi al supporto per il monitoraggio finanziario ed al supporto tecnico per l’eventuale revisione del piano economicofinanziario.

Vero che, ai sensi del punto 9 del disciplinare, per servizi nel settore oggetto di gara si intendevano i servizi di gestione connessi alla costruzione (ivi compresi i servizi di gestione di progetti: es., programme management, monitoraggio e controllo di processi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture/opere di vigilanza e controllo tecnico/scientifico nella realizzazione di opere etc.); e che "non sono, pertanto, considerati servizi nel settore oggetto della gara quelli di architettura, ingegneria, urbanistica (es., progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza etc.)"; ma lo specifico riferimento al programme management, al monitoraggio e controllo di processi di progettazione etc. riveste espresso carattere esemplificativo, l’accento essendo posto sui servizi di gestione connessi alla costruzione e, in questo ambito, correttamente il TAR ha rilevato che l’impresa in questione era iscritta alla CCIAA in relazione all’espletamento, tra gli altri, anche di compiti specificamente afferenti al settore di gara in questione.

7) – Con il secondo motivo d’appello viene dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di primo grado (seconda censura dell’originario ricorso e motivi aggiunti nn. 7, 9.4, 9.5 e 9.6) volti a contestare il possesso, da parte delle singole imprese raggruppate e del raggruppamento nel suo complesso, dei requisiti di capacità tecnica ed economicofinanziaria richiesti al punto III.2.3., lett. a), del bando di gara (svolgimento di un servizio, nel triennio, nel settore oggetto di gara, di importo non inferiore ad Euro 1.200.000,00) e dal punto III.2.2., lett. b) del bando stesso (importo medio annuo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad almeno il 50% di Euro 1.200.000,00, da comprovare nella misura minima del 40% in capo alla mandataria e nella misura minima del 10% in capo a ciascuna mandante.

Il TAR ha respinto le censure svolte al riguardo avendo ritenuto non dimostrata l’assenza della capacità tecnica in capo al raggruppamento in quanto l’attestazione fornita da E. s.p.a. a favore di I. in data 7 maggio 2008 riguardava servizi rientranti nel settore oggetto di gara.

In particolare, la relativa attestazione comprovava ampiamente, ad avviso del Tribunale, il requisito richiesto (svolgimento di almeno un servizio nel settore oggetto di gara per un importo non inferiore ad Euro 1.200.000,00), dal momento che l’appalto svolto per il predetto ente riguardava sia l’attività di supporto al responsabile del procedimento, sia l’attività di verifica della progettazione, aspetti questi entrambi caratterizzanti l’oggetto dell’appalto.

Inoltre, per servizio attinente al settore oggetto di gara era da intendersi, per il TAR, ai sensi del punto n. 9 del disciplinare di gara, anche il controllo dei processi di progettazione; area questa cui era senz’altro riconducibile l’attività di verifica della rispondenza dei progetti definitivo ed esecutivo alla vigente normativa, specificamente effettuata per conto di E. s.p.a.

Parimenti infondata era, poi, per i primi giudici, l’ulteriore censura riguardante l’incertezza relativa al periodo in cui detto appalto si sarebbe svolto bastando, a tal fine, la mera lettura della predetta attestazione rilasciata da E. s.p.a. secondo cui il servizio in questione si era svolto, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (7 novembre 2006), per quattordici mesi consecutivi (ossia sino al mese di gennaio 2007), e dunque ampiamente nel triennio antecedente alla emanazione del bando.

Quanto, inoltre, all’incertezza riguardante l’importo (se superiore o meno a 1.200.000 euro) era bastevole, anche in questo caso, una elementare operazione matematica, o meglio una proporzione (1.480.494,10/X=120/100), per comprendere che, anche a voler considerare la cifra suddetta come importo lordo e dunque comprensivo di IVA, l’importo imponibile (ossia al netto della predetta imposta) non potrebbe che essere pari ad 1.233.745 euro, dunque superiore al limite minimo fissato dalla norma del bando.

Tali considerazioni non sono condivise dall’appellante che deduce l’erroneità, sul punto, della sentenza anzitutto nella parte in cui ha ritenuto il servizio di verifica/validazione progettuale prestato da I. in favore di E. s.p.a. idoneo e sufficiente a dimostrare in capo a sé ed al raggruppamento il possesso del requisito di capacità tecnica previsto al punto III.2.3., lett. a), del bando di gara; il TAR, in particolare, avrebbe mancato di valutare se il particolare servizio in questione avesse o meno natura ingegneristica e se, quindi, fosse o meno colpito dalla clausola limitativa di cui all’ultima parte del citato punto 9 del disciplinare di gara; e se tale valutazione avesse operato si sarebbe dovuto avvedere del fatto che, in effetti, l’attività di verifica/valutazione oggetto dell’appalto in questione avrebbe avuto natura prettamente ingegneristica, quale servizio attinente all’architettura e all’ingegneria, sicché non avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti tecnicoeconomici di partecipazione; inoltre, l’attestazione del servizio rilasciata da E. s.p.a. non sarebbe valsa a sciogliere ogni dubbio in ordine al periodo in cui tale servizio sarebbe stato svolto ed all’importo effettivamente maturato, dal momento che l’attestazione avrebbe fatto riferimento agli importi maturati "ad oggi" e, cioè, alla data di rilascio dell’attestazione (7 maggio 2008), data successiva, questa, rispetto alla scadenza del triennio da prendere in considerazione ai sensi del bando di gara.

8) – Anche tali doglianze appaiono prive di consistenza.

Sotto il primo profilo, è da condividere quanto ritenuto dal TAR in merito al fatto che il servizio prestato da I. a favore di E. s.p.a. rientrava tra i servizi resi utilmente valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici.

In particolare, il certificato di buona esecuzione rilasciato da E. s.p.a. a I. riguardava "attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica ai fini della validazione, ex artt. 30, comma 6 L. 109/94 e 47 e 48 DPR 554/99, della rispondenza degli elaborati dei progetti definitivo ed esecutivo ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2 L. 109/94 e della loro conformità alla normativa vigente, ivi compresi gli elaborati dei progetti esecutivi delle eventuali varianti ex artt. 25 L. 109/94 e 134 DPR 554/99 in corso di esecuzione dei lavori inerenti il Nuovo Centro Congressi – NCC E. Roma"; il certificato precisava anche che il servizio era stato svolto dalla data di sottoscrizione del contratto (7 novembre 2006) per 14 mesi (e, quindi, come ritenuto dal TAR, fino al 7 gennaio 2008).

Ebbene, il bando di gara precisava, al punto II.1.5. che oggetto della stessa era l’attività di supporto tecnico specialistico nei compiti di vigilanza e controllo tecnico scientifico nella realizzazione degli interventi afferenti la piastra logistica integrata del Porto di Taranto; a sua volta, il Capitolato tecnico prevedeva la prestazione di attività di supporto al RUP per la realizzazione dei lavori afferenti alla realizzazione di detta opera (così il decreto n. 14/08 di approvazione del Capitolato tecnico); al punto 2 del Capitolato tecnico la prestazione era definita come attività di pianificazione operativa e monitoraggio tecnico rispetto ai due momenti fondamentali di attuazione dell’intervento: fase A (art.2.1 del predetto Capitolato) relativa alla pianificazione operativa per cui avrebbero dovuto essere reperite e verificate le ipotesi fornite dal concessionario in merito ai tempi di realizzazione e completamento dell’intervento (verifica della progettazione esistente, delle autorizzazioni, verifica quantitativa e qualitativa delle attività pianificate, validazione del cronoprogramma delle opere etc.); fase B (art. 2.2) consistente nel monitoraggio delle progettazioni e della realizzazione delle opere (monitoraggio e verifica delle progettazioni esecutive, monitoraggio e verifica della realizzazione delle opere con correlato supporto al RUP nel coordinamento generale delle attività di realizzazione ai fini del rispetto del progetto esecutivo e così seguitando).

Ora, ritiene il Collegio che quanto previsto dal citato Capitolato tecnico valga certamente ai fini della corretta interpretazione di quanto riportato al citato punto 9 del disciplinare di gara, chiarendo i contenuti di tale prescrizione; e ciò vale sia a convalidare quanto già sopra rilevato in merito alla validità della certificazione CCIAA di P.E. (almeno parte delle attività riportate nella certificazione camerale apparendo riconducibili alle previsioni del Capitolato tecnico stesso), sia (con riguardo alla censura qui in esame) a far concludere per la piena rispondenza dall’attestazione rilasciata da E. s.p.a. ad I. ai fini della disciplina di gara, le attività quivi riportate sovrapponendosi, sostanzialmente, in termini ampi e significativi, a quelle dallo stesso Capitolato tecnico indicate quali attività proprie dell’appalto in parola.

Quanto all’ambito temporale di riferimento dell’attestato rilasciato da E. s.p.a., esso appare chiaramente riconducibile al periodo di 14 mesi dianzi indicato, scadente nel termine ultimo prescritto dal bando ai fini del possesso dei requisiti, mentre appare priva di rilevanza ogni verifica in merito all’eventuale non ancora intervenuta fatturazione da parte di I., dovendosi avere riferimento all’effettivo periodo di espletamento del servizio che appare sufficientemente documentato.

9) – In relazione, poi, alle censure svolte in primo grado afferenti all’importo medio complessivamente ottenuto dalle due imprese del raggruppamento per servizi attinenti all’oggetto della gara nell’ultimo triennio ha osservato, il Tribunale, come il periodo di riferimento, in relazione a tale requisito di capacità economica e finanziaria (punto III.2.2), non riguardava – come, invece, il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 – il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (intercorrente tra il 10 marzo 2005 e il 10 marzo 2008), bensì gli ultimi tre "esercizi", che era concetto ben diverso e si riferiva al bilancio di esercizio, redatto sulla base dell’anno solare e dunque ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

In altre parole, mentre per il requisito della capacità tecnica di cui al punto III.2.3 (svolgimento di almeno un servizio pari ad Euro 1.200.000,00 in settori oggetto di gara) il periodo da prendere in considerazione era quello 10 marzo 2005 – 10 marzo 2008, per quanto atteneva al requisito della capacità economicofinanziaria di cui al punto III.2.2 (importo medio annuo di 600.000 euro, in relazione agli ultimi tre anni, per servizi attinenti all’oggetto della gara), il periodo di riferimento era agli ultimi tre esercizi, alla data del 10 marzo 2008, e dunque agli anni 2005, 2006 e 2007, ossia 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2007.

Ne derivava che potevano essere computate tutte le entrate a partire dal 1° gennaio 2005, ivi compresa la fattura emessa in data 11 febbraio 2005 da P.E. (per l’appalto con l’Agenzia Torino 2006), pari a quasi 82.000 euro (e non considerata ai fini della capacità tecnica, per i motivi suddetti), che sommata agli ulteriori importi individuati in base all’appalto svolto da P.E. sempre in favore dell’Agenzia Torino 2006 (per oltre 500.000 euro), nonché a quelli fatturati da I. per analoghi servizi svolti per E. s.p.a. (Euro 1.233.745,00, scorporandosi l’IVA), senz’altro consentiva di raggiungere e superare il limite minimo stabilito dal bando (Euro 1.800.000,00 in tre anni); e ciò non senza considerare gli ulteriori servizi che, negli esercizi in considerazione, I. aveva, comunque, attestato di avere eseguito (cfr. modello di dichiarazione, modulo B, del 21 aprile 2008, p. 6).

I primi giudici hanno, poi, disatteso anche la censura secondo cui l’indicazione di contributi INARCASSA nelle fatture prodotte in giudizio avrebbe denotato la sussistenza di prestazioni ingegneristiche, come tali non ammesse dalla disciplina di gara, l’assunto non cogliendo nel segno dato che, oltre alla erronea presupposizione secondo cui gli ingegneri non possano fornire (anche) servizi di "programme management" (si consideri al riguardo l’esistenza di un apposito corso di "ingegneria gestionale"), non si teneva adeguatamente conto, da parte della ricorrente, del fatto che i contributi dovuti a tale fondo previdenziale non sono legati al tipo di prestazioni svolte, quanto piuttosto alle modalità con le quali le medesime prestazioni vengono svolte, ossia se in regime di libera professione o meno.

Per l’appellante anche tale capo della sentenza impugnata merita censura.

Anzitutto viene ribadito, al riguardo, che l’importo fatturato da I. per le prestazioni rese in favore di E. s.p.a. non potrebbe essere preso in considerazione in quanto afferente a servizi di natura prettamente ingegneristica.

Quanto, poi, agli importi fatturati dall’impresa mandante essi, oltre a dover essere depurati del contributo INARCASSA (dovuto solo per le attività libero professionali aventi ad oggetto prestazioni di tipo ingegneristico e non rilevanti, quindi, ai fini della procedura di gara in esame), risulterebbero genericamente riferiti ad un periodo compreso tra il 2002 ed il 2006 e, quindi, ad un periodo non coincidente con quello, 20052007, da tenere specificamente in considerazione, ciò che non darebbe alcuna certezza in merito al fatto che detti importi sarebbero stati maturati per prestazioni effettivamente rese nel periodo di riferimento.

Né potrebbe convenirsi con il TAR nel ritenere che ciò che contava sarebbe stata l’emissione, nel triennio 20052007, delle fatture relative all’espletamento del servizio in parola in quanto, seguendo tale impostazione, non avrebbe potuto assegnarsi alcun requisito di certezza in merito alle fatturazioni di I. relative al servizio prestato a favore di E. s.p.a.; dato il tenore della dichiarazione resa da quella stazione appaltante, invero, non sarebbe dato comprendere quando gli importi indicati sarebbero stati effettivamente fatturati (in quanto avrebbero potuto esserlo anche con riferimento al solo periodo successivo al 1° gennaio 2008 e sino al 7 maggio 2008; del resto, l’attestazione E. s.p.a. fa riferimento ad un servizio ultimato entro il 7 gennaio 2008 ciò che porterebbe inevitabilmente a ritenere che quanto meno il saldo per il servizio svolto dopo il 31 dicembre 2007 debba essere stato fatturato nel corso del 2008 e, quindi, in epoca non utile ai fini in esame.

In definitiva, ad avviso dell’appellante, la parte effettivamente fatturata nel triennio 20052007 (che non corrisponderebbe all’importo complessivamente fatturato, pari ad Euro 1.233.745,00 al netto dell’IVA) non potrebbe mai essere di importo tale che, sommata agli importi di P.E., consentirebbe di raggiungere e superare il limite minimo stabilito dal bando pari ad Euro 1.800.000,00 in tre anni per le imprese associate.

10) – Anche tali censure non appaiono condivisibili.

Anzitutto deve ribadirsi quanto in precedenza rilevato in ordine alla piena valutabilità, ai fini della gara, dei servizi resi da I. a favore di E. s.p.a., non rinvenendosi, in essi, una matrice meramente ingegneristica; ciò posto, può rilevarsi come il servizio reso a favore della stessa E. s.p.a. sia valutabile quanto meno nei limiti di Euro 1.000.000,00 circa, secondo quanto desumibile dalla lettura dei bilanci di esercizio societari, essendo stati contabilizzati, per il servizio in parola, tra i ricavi per le vendite e prestazioni, quanto al 2006, complessivi Euro 99.305,00 e, per il 2007, complessivi Euro 902.314,00; a tali importi vanno aggiunti quelle relativi agli ulteriori servizi dichiararti da I. per circa Euro 1.360.000,00, presi in espressa considerazione dal TAR e non contestati dall’odierna appellante (significativo appare, in particolare, il servizio di supporto al RUP per Grandi Stazioni s.p.a. afferente al periodo dicembre 2006, gennaio 2008).

Quanto a P.E., risulta aver fatturato, nel triennio di riferimento precisato nella lex specialis della gara, fatturazioni prossime, complessivamente a poco meno di Euro 600.000,00; importo, questo, che cumulato con quelli di I. consente il superamento della soglia di Euro 1.800.000.00 stabilito dal bando; importo, inoltre, sicuramente inferiore al minimo previsto per la mandante, parti ad almeno Euro 180.000,00 per il triennio.

Quanto al fatto che siano stati fatturati anche i contributi INARCASSA, correttamente il TAR ha rilevato trattarsi di ordinari contributi correlati a prestazioni libero professionali, non suscettivi di identificare la specifica natura dei servizi sottesi alle prestazioni medesime e che, ad ogni buon conto, anche l’attività di programme management può essere ordinariamente prestata da ingegneri, per ciò stesso assoggettabili a contribuzione professionale.

11) – Ha respinto il TAR anche il terzo motivo del ricorso originario (poi integrato con i secondi motivi aggiunti del 15 gennaio 2009), con il quale si contestava l’assenza del requisito di capacità tecnica in capo ad entrambe le società raggruppate; in particolare, il certificato UNI EN ISO 9000 posseduto da P.E. (certificato DNV del 12 aprile 2007) avrebbe riguardato, per l’originaria ricorrente e odierna appellante, la realizzazione di impianti industriali e non il monitoraggio e la programmazione di opere realizzate da soggetti terzi; il certificato UNI EN ISO 17020 in capo alla I. non avrebbe potuto, invece, ritenersi equivalente rispetto a quello UNI EN ISO 9000, come richiesto dal bando.

In particolare, la censura secondo cui la certificazione in possesso di P.E. alla data del 28 aprile 2008 (di scadenza del bando) sarebbe stata diversa da quella prodotta in sede di gara (certificazione DNV 12 aprile 2007) il TAR l’ha disattesa sulla base di una analisi delle domande formulate dalla società ricorrente e delle risposte fornite in due tempi dagli organismi di attestazione.

Quanto alla certificazione ISO 17020 posseduta da I., il TAR l’ha ritenuta equivalente a quella UNI EN ISO 9000 richiesta dal bando di gara.

Il TAR, quindi, ha ritenuto che, dovendosi ricondurre l’attività c.d. di "programme management" ad un modello legalmente previsto e tipizzato dal Codice dei contratti, potesse ragionevolmente affermarsi che siffatta attività fosse in sostanza riconducibile all’attività di supporto del responsabile unico del procedimento (artt. 10 e 90 del d.lgs. n. 163 del 2006) in funzione di verifica della progettazione di cui all’art. 112 del citato codice.

12) – Per l’appellante anche tale parte della sentenza impugnata sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, con il conseguente accoglimento del gravame di primo grado.

Deduce, in particolare che il TAR, per ciò che attiene alla certificazione rilasciata a P.E., non avrebbe potuto fare a meno di rilevare che la disciplina di gara relativa all’affidamento dell’attività di monitoraggio e controllo della progettazione e realizzazione della piastra logistica presso il porto di Taranto non avrebbe potuto prendere in utile considerazione un certificato attestante la qualità aziendale in relazione al monitoraggio di tipologie di lavori che nulla avrebbero avuto a vedere con quelli afferenti al servizio da appaltare.

Il TAR non avrebbe, inoltre, affrontato la problematica nascente dal fatto che nella specie vi sarebbero state due versioni – di un unico certificato rilasciato da DNV (05678) – riportanti, però differenti campi applicativi; certificati che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto entrambi validi al mese di marzo 2008 mentre avrebbe dovuto, invece, esserne accertata l’attualità.

Detti certificati, peraltro, non corrisponderebbero alla effettiva certificazione di qualità posseduta dalla mandante in quanto, nella versione risultante dal sito ufficiale Sincert come acquisita dall’appellante in corso di causa, il certificato 05678 non conterrebbe alcun riferimento ad attività di "programme management", ma solo ad attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti; la stessa appellante avrebbe accertato, inoltre, sempre in corso di causa, che i certificati di cui si discute afferivano ad attività che nulla avrebbero avuto a vedere con quella oggetto della gara; né sarebbe condivisibile quanto al riguardo ritenuto dal TAR in merito al fatto che sarebbe stato onere della ricorrente allegare il preciso momento in cui l’attività di PM sarebbe stata esplicitamente e definitivamente esclusa, in ipotesi, dalla certificazione in esame.

Tali doglianze non appaiono condivisibili in quanto correttamente hanno rilevato, i primi giudici, che la disciplina di gara si limitava a richiedere, tra i requisiti di capacità tecnica (punto III.2.3. del bando; punto 5 del disciplinare), il "certificato di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000… relativo ai servizi di project/programme management e/o monitoraggio per la progettazione/realizzazione", senza ulteriori specificazioni circa il tipo di certificazione di qualità da possedere; la certificazione in parola poteva essere logicamente riferita, quindi, a qualsiasi servizio di project management, senza dovere essere necessariamente ascritta a talune soltanto delle aree di attività; sicché, in mancanza di specificazioni al riguardo, anche in coerenza con il principio del "favor partecipationis", correttamente è stato ritenuto, dalla stazione appaltante (e dal TAR) che la certificazione UNI EN ISO 9000 prodotta da P.E. e relativa a servizi di "Project management" fosse di per sé idonea ad attestare il requisito della capacità tecnica in capo alla società stessa, anche se l’area di attività entro la quale tali servizi erano stati espletati (impianti industriali) non coincideva con quella oggetto di gara; né, sul punto, la disciplina concorsuale ha formato oggetto di gravame.

Correttamente, inoltre, il TAR ha rilevato che le due certificazioni del 13 aprile 2006 e del 12 aprile 2007, prodotte da P.E., attestavano la necessaria qualificazione nell’ambito di attività di PM (ancorché, come detto, nel succitato settore operativo); e che gli elementi offerti dalla ricorrente a supporto del proprio assunto secondo cui, al momento della scadenza del bando, P.E. non sarebbe stata più in possesso della necessaria qualificazione, non fornivano prova certa in tal senso, con particolare riferimento alla data in cui tale specifica qualificazione sarebbe, in ipotesi, venuta meno.

L’appellante non contesta, invero, che la certificazione di cui si discute attenesse all’ambito del project management, ma contesta che di essa P.E. fosse ancora in possesso alla data di scadenza del termine di partecipazione alla gara; sennonché, era suo onere dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i certificati in precedenza prodotti (certificati che potevano anche convivere, come confermato dal fatto che negli stessi messaggi di posta elettronica prodotti in giudizio da M., inviatile da DNV, viene fatto riferimento a due certificazioni entrambe valide, anche se di data e numerazione diversa) erano da ritenersi definitivamente superati e non più compatibili con quelli ai quali era fatto riferimento nei messaggi ora detti; come rilevato correttamente dai primi giudici i detti messaggi non stavano a significare che quelle ivi riportate fossero le uniche attività certificate, in quanto esse risultavano già incluse nei due certificati DNV del 13 aprile 2006 e del 12 aprile 2007, mentre nei messaggi stessi non si affermava – espressamente o per implicito – che l’area del project management di cui alle precedenti certificazioni fosse stata, alla data del 28 aprile 2008, oggetto di esclusione.

13) – Quanto alla posizione di I., assume l’appellante che l’accreditamento UNI EN ISO 17020 dalla stessa posseduto non potrebbe affatto ritenersi equivalente a quello UNI EN ISO 9000 prescritto, a pena di esclusione, dal bando di gara; il fatto che la serie normativa UNI EN ISO 17020 sia stata elaborata sulla base delle procedure di verifica della qualità aziendale previste dalla serie normativa UNI EN ISO 9000 significherebbe solo che la qualità dell’organizzazione aziendale dei soggetti accreditati non sarebbe inferiore alla qualità dell’organizzazione aziendale dei soggetti certificati, ma ciò non avrebbe, di per sé, alcuna rilevanza ai fini della definizione del campo applicativo cui si riferiscono le certificazioni in questione.

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, secondo l’appellante, potrebbe riguardare molteplici campi applicativi, mentre l’accreditamento sarebbe limitato solo ad alcune attività ben determinate; il soggetto accreditato potrebbe provvedere soltanto alla qualificazione di altri soggetti oppure ad attività di ispezione, nell’ambito delle quali potrebbe rientrare lo svolgimento dell’attività di verifica/validazione della progettazione ex art. 112 del d.lgs. n. 163/2006; ma sarebbe pure evidente che il campo applicativo della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 potrebbe coincidere con il campo applicativo dell’accreditamento ai sensi della norma europea UNI EN ISO 17000 solo con riferimento all’attività di ispezione, ivi compresa quella di verifica/validazione progettuale; ma, in base alla lex specialis della gara, i compiti ora detti sarebbero del tutto marginali, dal momento che il servizio di cui si tratta sarebbe incentrato su attività manageriali di gestione, pianificazione, programmazione e controllo delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere affidate in concessione; donde l’assoluta insufficienza dell’accreditamento ai sensi della norma europea UNI EN ISO 17020, l’ambito di esso non coincidendo, se non marginalmente, con il ventaglio di servizi previsto con riguardo alla gara di cui si discute e con la certificazione UNI EN ISO 9000 a tali fini prescritta.

14) – Anche tale convincimento non può essere condiviso.

Correttamente ha rilevato, al riguardo, il TAR che il certificato di accreditamento posseduto da I. e rilasciato da Sincert per la categoria UNI EN ISO 17020 conteneva espressamente il riferimento alle verifiche di cui all’art. 112 del Codice dei contratti; e che, inoltre, la certificazione di cui si discute non prevedeva soltanto l’attività ispettiva (comunque ascrivibile ad una forma di vigilanza) ma anche – e soprattutto – quella di verifica e di controllo della progettazione ai sensi del’art. 112 del predetto codice dei contratti; compiti, questi, rappresentanti il "cuore" delle funzioni di supporto al Responsabile unico del procedimento, ossia del servizio di "programme management" oggetto del bando; sicché la certificazione ISO 17020, in quanto superiore, appariva, in definitiva, ricomprendere anche quella ISO 9000 potendo, dunque, essere considerata equivalente, rispetto ad essa, ai sensi del citato Codice dei contratti.

Può soggiungersi che il capitolato tecnico d’oneri del servizio in questione prevedeva che fosse fornito un supporto tecnicospecialistico all’Autorità portuale nei compiti di vigilanza e controllo tecnico scientifico con l’obiettivo che nella realizzazione degli interventi previsti in convenzione le opere fossero realizzate nel rispetto dei tempi, dei costi, della garanzia per la sicurezza e dei previsti requisiti di qualità; era, quindi, previsto che l’intervento richiesto sviluppasse attività di pianificazione operativa e monitoraggio tecnico rispetto ai due momenti fondamentali di attuazione dell’intervento: la progettazione esecutiva delle opere e l’esecuzione e collaudo dei lavori; attività, quelle ora dette (indicate al n. 2 del predetto capitolato e meglio specificate nei punti 2.1. e 2.2. immediatamente successivi, recanti la suddivisione in due distinte fasi dell’attività in parola, consistenti nella fase della pianificazione operativa e in quella di monitoraggio delle progettazioni e della realizzazione delle opere) che appaiono pienamente e ad ampio spettro compatibili con quelle dianzi indicate, ricomprese tra i presupposti di accreditamento di cui alla norma UNI EN ISO 17020.

In questa direzione, come pure correttamente rammentato dai primi giudici, le attività di cui all’art. 112 del Codice dei contratti (verifica della progettazione), come specificato dall’art. 27 dell’allegato XI al predetto codice (finalità della verifica), prevedevano, tra l’altro, che le verifiche erano "atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore… La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) i presupposti per la qualità dell’opera nel tempo; d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; e) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti"; tutti aspetti senz’altro riconducibili all’alveo delle attività previste dal richiamato capitolato di gara con riferimento alla pianificazione operativa, nonché al monitoraggio delle progettazioni e della realizzazione delle opere, come sopra meglio illustrate.

Pertanto, è da ritenere che il certificato di accreditamento posseduto da I. e rilasciato da Sincert per la categoria ISO 17020 contenesse il riferimento alle verifiche di cui all’art. 112 del Codice dei contratti; con l’aggiunta che la norma ora detta prevede che la verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori vada effettuata, per lavori pari o superiori a 20 mln di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea ISO 17020 (con la conseguenza che siffatti organismi debbono considerarsi legittimati ad effettuare tale attività di verifica o di ispezione, rientrante tra i compititi di vigilanza e di controllo tecnico); e che, inoltre, come pure sottolineato dai primi giudici, la norma europea recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione UNI EN ISO 17020 chiarisce, in via preliminare, che la stessa è stata "redatta alla luce dell’esperienza degli organismi europei che effettuano attività ispettiva prendendo in considerazione i requisiti e le raccomandazioni di documenti europei e internazionali quali le norme della serie UNI EN ISO 9000 e la guida ISO/TEC 39"; e che, inoltre, "i requisiti delle norme EN ISO serie 9000 che si applicano ai sistemi di qualità per gli organismi di ispezione sono riportati nella presente norma"; ciò che evidenzia che il sistema UNI EN ISO 17020 è stato basato proprio su quanto previsto con riferimento alla certificazione UNI EN ISO 9000, sicché non ha errato la stazione appaltante nel ritenere che le norme europee della serie UNI ISO 17000 includevano le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN ISO 9000.

15) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto, restando confermata la declaratoria di improcedibilità, per carenza di interesse, delle censure svolte in primo grado nei confronti dell’aggiudicataria C. s.p.a.

In considerazione della novità delle questioni trattate possono essere integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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