Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 5937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che l’Avv. V.F., difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 20 novembre 2008, notificata il 25 novembre 2008, con cui la Corte d’appello di Firenze, sezione seconda penale, ha rigettato l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dal medesimo sollevata contro il decreto di liquidazione del compenso nella misura di Euro 800;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 10 dicembre 2008;

che, con ordinanza interlocutoria n. 17027 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che la parte ricorrente vi ha provveduto, notificando il ricorso in data 25 ottobre 2010 alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze e all’Agenzia delle entrate;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza o insufficienza della motivazione, censurando che la Corte d’appello, in sede di opposizione, non abbia liquidato le voci di tariffa richieste, senza motivare sulla loro non spettanza;

che il secondo mezzo denuncia violazione o erronea interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, nonchè mancanza o insufficienza della motivazione;

che con il terzo mezzo si lamenta violazione della tariffa penale, approvata con D.M. 8 aprile 2004, e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nonchè vizio di omessa o insufficiente motivazione;

che il primo motivo è manifestamente fondato – che risulta per tabulas che la Corte d’appello di Firenze, con decreto in data 6 febbraio 2008, a fronte di una richiesta di liquidazione di Euro 2.173,50 sulla base di una notula dettagliata, ha liquidato a favore dell’istante Avv. V.F. – per la difesa a spese dello Stato di Sergio Gorga, relativamente al secondo grado di giudizio, definito con sentenza 30 settembre 2005 – la complessiva somma di euro 800, comprensiva di spese, oltre IVA e CAP nella misura di legge;

che contro il detto decreto l’Avv. V. ha proposto opposizione, censurando la violazione dei minimi tariffari (pari ad euro 984 oltre accessori) e la mancata valutazione della complessità della causa;

che la Corte d’appello, decidendo l’opposizione con ordinanza in data 20 novembre 2008, si è limitata ad indicare le voci ed i compensi spettanti al difensore per l’attività svolta (per un totale di Euro 710, inferiore a quello liquidato con il primo decreto), ma non ha in alcun modo risposto alle doglianze che erano state articolate dall’opponente;

che, in particolare, nell’ordinanza di rigetto manca qualsiasi riferimento al numero delle prestazioni professionali indicate dal richiedente, alle eventuali ragioni della loro decurtazione ed ai minimi tabellari previsti, per ogni singola voce, dalla tariffa professionale in vigore, come pure difetta la motivazione in ordine alla complessità o meno della causa, in relazione alla prospettazione del richiedente;

che, pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, assorbiti gli altri motivi, l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuova valutazione dell’opposizione proposta dal ricorrente, che tenga conto dei rilievi in essa contenuti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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