Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 09-02-2011, n. 4774 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha proposto ricorso per cassazione in data 17 ottobre 2009 avverso l’ordinanza emessa in data 8 ottobre 2009 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, nei confronti di G.F., nella parte in cui è stata dichiarata condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, la pena inflitta con le sentenze del 20 febbraio 2004 del Tribunale di Como e del 5 marzo 2004 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, deducendo violazione della legge penale perchè il beneficio risultava applicato in eccesso.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo di trasmettere il ricorso, qualificato come opposizione, al giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 672 c.p.p., comma 1, prevede che per l’applicazione dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di indulto, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 c.p.p., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione (tra le tante sentenze conformi, Sez. 1, n. 14642 del 22/03/2007, dep. 11/04/2007, Stankovic, Rv. 236164; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 4120 del 16.01.2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2010, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; e da ultimo Sez. 1, n. 29396 del 07/07/2010, dep. 27/07/2010, Mannatrizio).

3. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

5. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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