Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza impugnata ha statuito quanto segue.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino ha disposto il "riacquisto", nell’esercizio del potere conferito dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di un compendio immobiliare costituito da un suolo e da un soprastante stabilimento industriale, sul presupposto della convenienza economica e funzionale dell’operazione, non comportante oneri per il consorzio in quanto i contributi erogati dalla Società per l’I.G. s.p.a. (cui è succeduta la A.N.P.L.D.I.E.L.S.D. s.p.a.) risultano di ammontare superiore al valore del compendio stimato dal perito nominato ai sensi del menzionato articolo 63 dal presidente del tribunale di Latina.

Si tratta in particolare di suoli assegnati dal Consorzio alla G. s.r.l., al fine di realizzarvi uno stabilimento per la produzione di circuiti stampati e circuiti multistrati customizzati; per la promozione di quest’iniziativa industriale la G. – costituita nel 1987 – aveva ottenuto contributi da parte della società per l’I.G.; iniziata poi l’attività dopo la realizzazione dello stabilimento, questa si era interrotta in quanto nel corso dell’anno 2000 la G. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 717 del 8 novembre 2000). (…).

La controversia all’esame attiene alla interpretazione dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui "i consorzi di sviluppo industriale… hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell’ipotesi in cui sia cessata l’attività industriale o artigianale da più di tre anni. Nell’ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali".

Il giudice di I grado, fatta la riportata premessa, ritenute infondate le prime due censure proposte, ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha annullato la delibera n. 74/08 del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino (acquisizione del compendio immobiliare in questione senza alcun esborso monetario in quanto l’importo dei contributi in conto capitale, ricevuti per la realizzazione dello stabilimento era superiore al valore del compendio stimato dal perito).

Nel riferire l’accoglimento alla fondatezza del terzo e quarto motivo proposti dall’originario ricorrente il TAR ha giudicato che.illegittimamente il consorzio aveva ritenuto di poter dedurre dal prezzo da pagarsi (consistente nel prezzo attualizzato della originaria cessione dei suoli aumentato del valore dello stabilimento) l’ammontare del contributo a suo tempo assegnato alla G..

La ragione dell’illegittimità, secondo iol giudice di I grado non era da ravvisarsi "nella circostanza che i contributi di cui tener conto sarebbero esclusivamente quelli erogati dallo stesso consorzio e non da soggetti terzi quanto piuttosto nella circostanza che il contributo erogato dalla società per l’I.G. è stato – e al riguardo non sono state mosse contestazioni dal resistente – revocato sin dal 2001, con la conseguenza che il "contributo" non esiste più come "fatto giuridico", ma esclusivamente come "fatto storico" in corrispondenza del quale è sorto un credito per la restituzione – oltretutto assistito da privilegio speciale – che il titolare, cioè l’A.N.P.L.D.I.E.L.S.D. s.p.a., succeduta alla società per l’I.G., ha da tempo "attivato" insinuandosi nel passivo fallimentare; in questa prospettiva la pretesa del consorzio di dedurre dal valore che dovrebbe corrispondere al fallimento per la riacquisizione del compendio l’ammontare del contributo revocato si tradurrebbe effettivamente in una ingiustificabile lesione dei diritti dei creditori iscritti al passivo.

Con l’appello in esame il Consorzio ha dedotto la violazione del principio "ne eat iudex ultra petita partium" e la violazione e falsa applicazione dell’a. 63, comma 4, della legge n. 443 del 1998.

Si sono costituite in giudizio le parti indicate in epigrafe che hanno chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza del 25 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello merita accoglimento.

Il consorzio appellante censura la sentenza per violazione del principio "ne eat iudex ultra petita partium". In effetti il giudice di primo grado ha ritenuto di poter annullare il provvedimento impugnato perché, come riportato nella parte in fatto, la sua illegittimità "non risiede nella circostanza che i contributi di cui tener conto sarebbero esclusivamente quelli erogati dallo stesso consorzio e non da soggetti terzi quanto piuttosto nella circostanza che il contributo erogato dalla società per l’I.G. è stato – e al riguardo non sono state mosse contestazioni dal resistente – revocato sin dal 2001, con la conseguenza che il "contributo" non esiste più come "fatto giuridico’, ma esclusivamente come "fatto storico" in corrispondenza del quale è sorto un credito per la restituzione".

Quindi l’accoglimento del ricorso da parte del giudice di I grado è stato fondato sulla circostanza che il contributo era stato revocato.

Dall’esame del terzo e del quarto motivo svolti in primo grado non emerge in alcun modo il riferimento a tale circostanza, sulla quale, in violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice di I grado ha fondato l’annullamento del provvedimento impugnato.

La terza censura del ricorso proposto innanzi al TAR era, infatti riferita alla circostanza che i contributi non erano stati erogati dal consorzio, ma da altro ente; la quarta censura era basata sulla sussistenza del credito privilegiato in capo all’A.N.P.L.D.I.E.L.S.D. s.p.a, in quanto ente finanziatore; non è stato considerato, cioè, il diverso credito nascente dalla revoca del contributo.

In conclusione l’appello va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le aprti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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