Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 09-02-2011, n. 4773 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19.8.2009 il Magistrato di sorveglianza di Lecce respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata da L.F. in relazione a due semestri di detenzione dallo stesso sofferti tra 11.10.2007 e 11.10.2008.

Il locale Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 9.3.2010 accoglieva il reclamo proposto dall’interessato avverso detta decisione e concedeva al L. la riduzione della pena di giorni 90 in relazione ai suddetti semestri a titolo di liberazione anticipata.

In specie, il tribunale, premesso che l’istante era stato scarcerato il 24.11.2009 a seguito dell’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 e valutata la sussistenza dell’interesse ai reclamo, ha rilevato che – pur essendo applicabile nella specie la disposizione dell’art. 4-bis ord. pen., comma 3bis. Pen. in ragione della nota della D.D.A. di Lecce – i semestri di detenzione oggetto dell’istanza (1.10.2007 – 1.10.2008) sono successivi di circa quattro anni rispetto ai reati associativi per i quali il L. è stato condannato (2003) e di circa due anni dall’episodio di aggressione ai danni di altro detenuto al quale il predetto ha partecipato nel 2005, unitamente ad altri due soggetti ritenuti appartenenti a sodalizi mafiosi. Sottolinea, altresì, che dagli atti non emergono elementi per affermare che l’interessato abbia mantenuto collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata nei semestri in scrutinio e che non risultano a carico del predetto ulteriori pendenze penali.

Pertanto, non ravvisandosi elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., u.c., con riferimento a detti semestri può essere concessa la liberazione anticipata, tenuto conto dalla provata partecipazione del condannato all’opera rieducativa nei semestri in oggetto come emerge dalla relazione di sintesi e dai rapporti informativi aggiornati nei quali si da atto del costante impegno del detenuto nelle attività rieducative, in specie studio e lavoro.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce censurando l’ordinanza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione

1. Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 4-bis ord. pen., comma 3 bis, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, prevede una preclusione assoluta all’applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione dal capo sesto del titolo primo dell’ordinamento penitenziario (fra le quali rientra la liberazione anticipata), qualora la Procura Nazionale Antimafia ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

La liberazione anticipata è, invece, espressamente esclusa dal novero dei benefici per i quali opera il divieto ( L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1) nei confronti dei condannati per i delitti di associazione di stampo mafioso, o aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 o per altri gravissimi reati (salvo che non collaborino con la giustizia). Ne consegue che, con riferimento alle diverse situazioni previste dall’art. 4-bis ord. pen., comma 1, parte prima, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, non consentita, invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3-bis, che viene in considerazione nel caso in esame.

L’esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto – stabilito dall’u.c. della citata disposizione – di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell’Interessato con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 16748, 05/04/2006, Portulano, rv. 234674; Sez. 1, n. 38270, 23/09/2005, Russo; Sez. 1, n. 29862, 11/12/2003, Molendino, rv. 226956; Sez. 1, n. 4421, 25/10/1993, Coltura, rv. 195512).

Tanto, invero, è stato ritenuto anche dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento oggetto di ricorso.

Secondo principi consolidati la preclusione istituita dall’art. 4-bis ord. pen., u.c., presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè, neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11661, 27/02/2008, Gagliardi, rv. 239719; Sez. 1, n. 4195, 09/01/2009, Calcagnile, rv. 242843).

Il Procuratore Generale ricorrente, peraltro, non contesta che la suddetta preclusione possa essere superata dal giudice, ma censura – sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità – le argomentazioni poste a fondamento della valutazione operata dal tribunale al fine di ritenere indimostrati gli attuali collegamenti del L. con la criminalità organizzata.

Invero, la motivazione deve ritenersi esente da contraddizioni e vizi logici, atteso che il tribunale ha sottolineato che i semestri di detenzione oggetto dell’istanza (1.10.2007 – 1.10.2008) sono successivi di circa quattro anni rispetto ai reati associativi per i quali il L. è stato condannato (2003) e di circa due anni dall’episodio di aggressione ai danni di altro detenuto al quale il predetto ha partecipato nel 2005; ha rilevato, altresì, che dagli atti non emergono elementi per affermare che l’interessato abbia mantenuto collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata, mentre nella relazione di sintesi e nei rapporti informativi aggiornati si da atto del costante impegno del detenuto nelle attività rieducative. Nè, invero, nella specie il Procuratore Generale ricorrente ha introdotto elementi di fatto concreti di segno diverso ai fini della valutazione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, atteso peraltro che, come si rileva dall’ordinanza impugnata, il L. è libero dal 24.11.2009, a seguito di applicazione del condono.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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