Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 09-02-2011, n. 4770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 26,2.2009 la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta del Procuratore Generale presso la suddetta Corte, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a P.G. F. con la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre la multa, emessa dal Pretore di Catania, in data 12.6.1997 (irrev. 8.10.1997), atteso che il predetto in data 10.3.1998, quindi nel quinquennio, aveva commesso altro reato di furto in relazione al quale al P. è stata applicata la pena mesi nove di reclusione, oltre la multa, con sentenza del Pretore di Catania in data 11.3.1998 (irrev. 15.4.1998).

La Corte revocava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa al P. con la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre la multa, per il reato di cui all’art. 455 c.p., emessa dai Tribunale di Siracusa in data 20.4.2001 (irrev.

25.6.2001), in conseguenza della commissione di altro reato in data 1.9.2003 per il quale è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Catania del 21.2.2007 (irrev. 26.3.2008).

Infine, applicava l’indulto ex L. n. 241 del 2006, come da richiesta del P.G..

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 168 c.p..

Afferma che entrambi i benefici non potevano essere revocati. Il primo perchè l’art. 168 c.p., comma 1. Fa salva la disposizione dell’art. 164 c.p., u.c. per la quale può essere concessa una seconda sospensione condizionale qualora la pena inflitta sommata alla precedente sia inferiore ai limiti di cui all’art. 163 c.p. che nella specie erano di anni due e mesi sei di reclusione, trattandosi di persona all’epoca infraventunenne.

Nella specie la pena sospesa era pari a mesi sei di reclusione e quella inflitta con la condanna successiva era di mesi nove di reclusione.

Anche il secondo beneficio concesso con la sentenza del 20.4.2001 (irrev. Il 25.6.2001) non poteva essere revocato a norma dell’art. 168 c.p.; perchè i delitti per i quali il P. è stato condannato con la sentenza del 21.2.2007 non sono della stessa indole di quello precedente; nè poteva essere revocato ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura, deve essere rilevato che – come risulta dal certificato penale – successivamente alla condanna alla pena di mesi sei di reclusione del 12.6.1997, condizionalmente sospesa, il P. è stato, altresì, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre la multa, con sentenza del 30.9.1997 per altro reato commesso il (OMISSIS) e anche con detta condanna era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. Pertanto, in ogni caso non potrebbe accedersi alla tesi difensiva tenuto conto del principio interpretativo consolidato della disposizione dell’art. 164 c.p., u.c., secondo il quale la possibilità di concedere ulteriormente il beneficio della sospensione condizionale in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la precedente condanna concerne esclusivamente l’ipotesi che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere, escludendo la irrogazione di condanna intermedia la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell’imputato (Sez. 6, n. 8167, 12.2.1996, rv.

205558). La condanna in ragione della quale è stata disposta la revoca del precedente beneficio non è stata, nè poteva essere condizionalmente sospesa, in considerazione del suddetto principio (Sez. 1 n. 14018 21/03/2007 rv. 236379).

All’evidenza, quindi, la commissione nel quinquennio dell’ulteriore reato di furto in data 10.3.1998, per il quale il P. è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, comporta la revoca del primo beneficio ai sensi dell’art. 168 c.p..

Per quanto riguarda la censura relativa alla revoca della seconda sospensione condizionale deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 c.p., n. 1, l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 1, 15 febbraio 2000, Bellino, rv. 215615; Sez. 1, n. 31375, 02/07/2008, De Filippis, rv.

240679).

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *