Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 772 Ricercatori universitari Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. 5289 del 7 dicembre 2005 che ha respinto il ricorso proposto dal dott.. B., all’epoca dei fatti ricercatore universitario, per l’accertamento del diritto ad ottenere le differenze retributive maturate in base alla l. 25 marzo 1971, n. 213 per l’attività medica assistenziale prestata, quale medico universitario, presso l’Azienda ospedaliera "Policlinico consorziale" di Bari nei periodi ricompresi dal novembre 1999 al marzo 2000 e dal marzo 2000 al luglio 2000.

Deduce l’appellante che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non dovuto il rivendicato trattamento differenziale, diniego adottato sull’assunto dell’inderogabile inscindibilità, per il personale universitario, tra attività didattica e di ricerca ed attività assistenziale e sul rilievo dell’avvenuto trasferimento del ricorrente con decorrenza 5 agosto 1999 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia, pur nella persistenza e continuità delle prestazioni assistenziali prestate in favore della Azienda ospedaliera Policlinico consorziale di Bari.

Si sono costituite in giudizio le appellate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

La questione attiene al diritto del ricorrente, medico universitario svolgente prestazioni assistenziali dell’Azienda ospedaliera Policlinico consorziale di Bari, a percepire, pur dopo il trasferimento all’Università di Foggia, l’indennità spettante – ai sensi della l. 25 marzo 1971, n. 213 – al personale medico universitario per finalità perequative rispetto al personale (di pari qualifica e mansioni) appartenente al servizio sanitario nazionale.

A giudizio dell’appellante, detto trattamento differenziale spetterebbe in ogni caso, pur dopo il suo trasferimento dall’Università di Bari a quella di Foggia, vuoi perché egli sarebbe stato espressamente autorizzato dall’Ateneo foggiano a continuare a svolgere l’attività assistenziale presso il presidio barese, vuoi perché la legge prevede l’erogazione dell’indennità perequativa al personale medico universitario che svolge funzioni assistenziali (senza altro specificare in ordine alle modalità di prestazione di tale attività medica).

La censura, in entrambe le declinazioni, non può trovare accoglimento.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel rapporto d’impiego del personale universitario non è dato scindere l’attività di ricerca e di didattica da quella propriamente assistenziale, con la conseguenza che il B. non può legittimamente pretendere di essere retribuito dalla Università di appartenenza (Foggia) per un’attività assistenziale prestata in un policlinico aggregato ad altra università. E’ d’altra parte presupposto implicito e incontestabile che le prestazioni assistenziali devono essere svolte dal personale medico universitario presso una struttura ospedaliera convenzionata con l’Università di appartenenza, attesa l’unitarietà delle funzioni didattiche e di quelle assistenziale e l’inconfigurabilità di una dissociazione spaziotemporale tra le due complementari attività.

Né in contrario rileva che il ricorrente fu autorizzato dall’Università di appartenenza (Foggia) a prestare assistenza medica in una struttura ospedaliera di pertinenza di altra Università (Bari), dato che tale assenso poteva al più valere a legittimare la temporanea persistenza del rapporto di servizio universitario (pur a fronte dell’anomala prestazione dell’attività assistenziale presso una struttura ospedaliera non aggregata sul piano direzionale all’università di appartenenza: che è ciò che, di base, giustifica il fatto stesso del convenzionamento), ma non ai fini del riconoscimento della perequazione economica qui rivendicata; e ciò in considerazione dell’assorbente ragione per cui l’Università di Foggia, quale che ne siano le ragioni (in particolare, perché non avrebbe all’epoca approvato i protocolli di intessa propedeutici al convenzionamento con strutture ospedaliere del luogo), non si è mai giovata, nei periodi considerati, delle prestazioni assistenziali di cui il ricorrente vorrebbe essere pienamente indennizzato, le stesse essendo state erogate, come detto, in favore di struttura ospedaliera aggregata ad altra università.

D’altra parte, come pure evidenziato dalla sentenza impugnata, l’indennità perequativa invocata non potrebbe essere posta, a fortori, neppure a carico della Università degli Studi di Bari, atteso che fin dall’agosto del 1999 (quindi da epoca antecedente rispetto ai periodi in relazione ai quali le richieste indennitarie sono state in questa sede formulate) lo stesso prof. B. si è trovato alla dipendenze dell’Università di Foggia, divenuto pertanto l’unico soggetto tenuto astrattamente al pagamento di ogni voce retributiva in suo favore.

Da ultimo, non può trovare consenso l’argomento dell’obbligazione facente carico all’Università di Foggia, per non avere quest’ultima posto il prof. B. nelle condizioni di prestare assistenza presso una propria struttura ospedaliera convenzionata, atteso che tale considerazione non potrebbe in ogni caso elidere il rilievo in ordine alla insussistenza, nel caso di specie, del presupposto legale per la erogazione del rivendicato trattamento (cioè che il dipendente fosse formalmente inserito in una struttura universitaria presso la quale avesse svolto funzioni assistenziali).

In definitiva, il richiamato principio di necessaria e inderogabile inscindibilità, per il personale medico universitario, tra attività didattica a attività assistenziale comporta che deve essere respinta, con l’appello, la pretesa dell’odierno appellante fin dall’atto introduttivo del giudizio; per conseguenza, va integralmente confermata l’impugnata sentenza.

Le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese di questo grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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