Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 5932 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. citò innanzi al Tribunale di Napoli la spa Ittierre per sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la medesima, avente ad oggetto la commercializzazione di capi di abbigliamento della società Dolce e Gabbana, e per sentirla condannare al ristoro dei danni, evidenziando che il rapporto, iniziato nel 1993, era proseguito sino al 1997 allorquando la fornitrice aveva consegnato, per la stagione Primavera-Estate, capi difettati, acconsentendo originariamente al ritiro parziale dei medesimi ma successivamente intimando la restituzione di tutta la merce ancora in possesso della deducente, annullando altresì gli ordini della stagione Autunno-Inverno 1997/98.

La convenuta si costituì negando che si potesse configurare un pregresso rapporto di franchising e comunque deducendo l’infondatezza delle prospettazioni avversarie. Il Tribunale adito, pronunziando sentenza n. 11843/2001, respinse la domanda del B., ritenendo che tra le due parti si fosse realizzato un accordo consensuale per la risoluzione del contratto.

La Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello del medesimo B. e su quello incidentale della spa Ittierre, con sentenza n. 3576/2004 respinse entrambi i gravami, confermando l’esistenza di una risoluzione per mutuo dissenso.

Il B. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di sette motivi, variamente articolati ed illustrati con memoria; si è costituita la spa Ittierre con controricorso.
Motivi della decisione

1 – L’esame dei motivi di ricorso va condotto valutando unitariamente quelli che presentano delle strette correlazioni logiche.

2 – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,, 1326 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto essenziale della controversia, per avere la Corte napoletana fatto mal governo delle emergenze di causa nell’affermare che si fosse perfezionato un accordo risolutorio; con il secondo, il terzo ed il settimo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 1362, 1366; 1453, 2727 e 2729 cod. civ., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione , ribadendo . sotto più articolati profili, le critiche già enunciate nel primo motivo in merito all’interpretazione dei dati di causa.

3 – I motivi non sono ammissibili.

3/a – Non ricorre la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte Napoletana, nel prendere in esame i dati istruttori, ha dato conto delle proprie scelte con motivazione coerente e idonea a manifestare il percorso logico seguito; sul punto va ribadito il principio costantemente seguito da questa Corte secondo il quale il vizio denunciato non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare: i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così Cass 10.657/2010; cui adde, ex multis: Cass. 18119/2008; Cass. 7972/2007; 15.489/2007).

3/b – Nella fattispecie la Corte territoriale – confermando sul punto la sentenza del Tribunale – ritenne raggiunta la prova del perfezionarsi di un accordo risolutorio, avente ad oggetto la restituzione dei capi di abbigliamento contestati, dall’analisi della corrispondenza intervenuta tra le parti: la scelta dunque delle missive da esaminare ed il valore da attribuire alle medesime, essendo stato motivato congruamente, non permetteva di addurre – a contrasto della tesi sostenuta dal Tribunale e dalla Corte – l’esistenza e la rilevanza di altre missive che le stesse parti si erano scambiate.

3/c – Va altresì aggiunto che il ricorrente, criticando il valore attribuito dalla Corte napoletana alla documentazione richiamata in sentenza e contrapponendo la pregnanza interpretativa di quella riportata nel proprio atto introduttivo, ha omesso di riportare per esteso gli atti in contestazione – al contrario di quanto aveva fatto per quelli a sostegno della propria tesi, solo richiamati in sintesi nella sentenza della Corte d’Appello – derogando quindi al principio dell’autosufficienza del ricorso (con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo invocabile, ratione temporis, l’ipotesi di cui al n. 6 del medesimo articolo, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che per la prima volta ha dato rilievo autonomo all’indicata autosufficienza, in precedenza frutto di interpretazione di legittimità) ed impedendo altresì la pur sollecitata comparazione della concludenza logica delle due serie di comunicazioni.

4 – La inidoneità del ricorso a permettere il confronto tra documenti impedisce altresì la delibazione sia del profilo di violazione delle norme disciplinanti la conclusione del contratto sia delle regole di ermeneutica negoziale: a quest’ultimo proposito va messa in rilievo l’importanza della omessa riproduzione integrale delle missive sopra richiamate, atteso che, nella fattispecie, i principi di interpretazione del contratto vengono applicati all’analisi non di un singolo negozio ma di una serie di atti – di contenuto non strettamente; negoziale- dai quali si vorrebbe trarre un senso complessivo diverso da quello sostenuto dal giudice di merito.

5 – La dedotta infondatezza del ricorso – sotto i profili testè esaminati- , emerge anche dalla constatazione che il ricorrente sottolinea la mancanza di elementi testuali dai quali trarre il convincimento del raggiunto incontro di volontà dirette alla risoluzione concordata, ma non valuta la pur delibata esistenza di condotte a tal fine concludenti, messe in rilievo nella gravata decisione della Corte distrettuale.

6 – Le considerazioni che precedono permettono di confermare l’inidoneità del ricorso a sollecitare un nuovo esame anche dell’oggetto dell’accordo risolutorio – in particolare se esso interessasse solo la partita relativa alla stagione primavera/estate 1997 o non anche i capi forniti in precedenza – di cui tratta specificamente il settimo motivo.

7 – Con gli altri motivi – da 4 a 6 – il ricorrente fa valere, oltre a vizi di motivazione, la violazione delle norme sul risarcimento del danno come conseguenza della risoluzione del contratto, lamentando altresì che, sul punto, la Corte d’appello non avesse ammesso una CTU per la relativa quantificazione nè avesse esercitato il potere di liquidazione equitativa del pregiudizio riportato per effetto della condotta della Ittierre: tali doglianze, che presuppongono l’accoglimento dei precedenti motivi circa l’assenza di un accordo solutorio e la perdurante responsabilità per inadempimento contrattuale della Ittierre (per aver fornito merce viziata e per essersi rifiutata di fornire capi per la stagione 97/98), restano assorbiti.

8 – Del tutto inammissibile, in quanto sollevato solo in sede di legittimità, e infine il rilievo subordinato, teso a far valere un’omessa pronunzia in merito ad una responsabilità precontrattuale da parte della Ittierre ed al danno che ne sarebbe derivato.

9 – La ripartizione dell’onere delle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *