Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 09-02-2011, n. 4768 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 3.2.2010, la Corte di Appello di Catania, pronunciando sul gravame avverso il decreto del Tribunale della stessa città con il quale veniva rigettata l’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno, applicata a P. S. con decreto del 14.2.2008, ha revocato la predetta misura di prevenzione "fermo restando l’obbligo di versare la cauzione impostagli con il provvedimento applicativo della misura se non ancora adempiuto".

In specie, la Corte territoriale riteneva cessata la pericolosità del P., indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa, alla luce della valutazione delle circostanze di fatto come indicate nella motivazione del provvedimento.

2. Avverso detto decreto, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione il P., denunciando la violazione di legge avuto riguardo al mantenimento dell’obbligo di versare la cauzione imposta con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

In specie, rileva come la misura patrimoniale della cauzione, prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 3-bis, mantiene la sua efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e quando viene a cessare l’esecuzione della misura la cauzione deve essere restituita, come dispone l’art. 3-bis cit., comma 5. Pertanto, si chiede l’annullamento del decreto impugnato nella parte relativa al mantenimento dell’obbligo di versare la cauzione, disposto, peraltro, dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

La misura patrimoniale cautelare della cauzione è prevista e disciplinata dalla L. n. 575 del 1965, art. 3-bis. Quanto alla natura della stessa, è stato più volte ribadito che l’istituto della cauzione assume funzione strumentale rispetto alla applicazione della misura di prevenzione personale quale presidio rispetto all’adempimento del complesso di prescrizioni in cui si sostanziano le misure personali, costituendo la stessa anche una remora di ordine patrimoniale alla loro violazione (Sez. 1, n. 16808, del 21/04/2010, P.).

Deve essere precisato che il provvedimento di revoca della misura di prevenzione personale oggetto di impugnazione – da quel che si desume dagli atti – è stato adottato dalla Corte di Appello, a seguito del gravame avverso il rigetto dell’istanza di revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, in relazione ad una misura applicata con provvedimento irrevocabile. In specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la revoca c.d. ex nunc. In relazione alla intervenuta successiva cessazione della pericolosità del sottoposto.

E’ noto che in tali casi la revoca – a differenza di quanto consegue alla revoca c.d. ex tunc, pacificamente ritenuta ammissibile – non pone nel nulla nè contraddice la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione posti a fondamento del provvedimento con il quale la misura era stata applicata, ma si limita a valutare la successiva intervenuta cessazione della pericolosità del prevenuto che legittimava le limitazioni derivanti dall’applicazione della misura personale, lasciando, quindi, fermi gli eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti alla precedente valutazione. Tanto vale, ad esempio, per la misura patrimoniale della confisca di beni eventualmente applicata al soggetto ritenuto pericoloso.

Così che, all’evidenza, dalla suddetta pronuncia di revoca ex nunc della misura di prevenzione personale, non deriva la "revoca", intesa in senso proprio, della misura della cauzione, in ordine alla quale, peraltro, la L. n. 575 del 1965, art. 3-bis, u.c. prevede che la stessa "non può essere revocata, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari".

Pertanto, la Corte d’appello, investita del gravame relativo ad Istanza di revoca ex nunc della misura di prevenzione personale (del tutto diversa dall’eventuale istanza volta alla revoca della cauzione) non doveva, nè poteva revocare la cauzione. Nè invero – diversamente da quanto afferma il ricorrente -poteva disporre la restituzione della somma (eventualmente) depositata a titolo di cauzione, dovendo a tanto provvedere il tribunale al quale è attribuita, L. n. 575 del 1965, ex art. 3-bis, comma 5, la competenza funzionale in ordine alla restituzione della cauzione quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione personale (ovvero se la proposta per l’applicazione della misura venga rigettata).

Tanto chiarito, la censura specifica oggetto del ricorso in esame deve essere valutata, altresì, tenendo conto sia della speciale natura della misura patrimoniale cautelare della cauzione, sia delle ulteriori disposizioni della specifica disciplina dettata dal più volte richiamato L. n. 575 del 1965, art. 3-bis.

La norma citata dispone che la misura patrimoniale cautelare della cauzione mantiene efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e, una volta cessata l’esecuzione della misura di prevenzione, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito (art. 3-bis, comma 5), sempre che non debba provvedere, a norma del successivo comma sesto, alla confisca della cauzione in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione.

E’ noto che i provvedimenti relativi all’applicazione o revoca delle misure di prevenzione personali sono immediatamente esecutivi (a norma della L. n. 1423 del 1956, artt. 4, commi 10 e 11, e art. 7, comma 3); pertanto, la revoca della misura personale (sia essa ex tunc che ex nunc) comporta l’immediata cessazione dell’esecuzione di detta misura.

A tanto consegue, per quanto si è appena precisato, che se è vero che dalla revoca ex nunc della misura di prevenzione personale non deriva la revoca della cauzione; tuttavia, è altresì vero che l’obbligo di versare la cauzione disposta con la misura di prevenzione personale (al quale non avesse ancora adempiuto il sottoposto) viene meno dal momento della cessazione dell’esecuzione della predetta misura. Restando, naturalmente, impregiudicata la valutazione relativa alla violazione della disposizione di cui all’art. 3-bis, comma 4 che sanziona penalmente la mancata ottemperanza al versamento della cauzione.

Alla luce delle suddette precisazioni, deve, quindi, ritenersi erronea la statuizione contenuta nella parte dispositiva del decreto impugnato con la quale la Corte territoriale ha mantenuto in capo al P. l’obbligo della cauzione ("fermo restando l’obbligo di versare la cauzione impostagli con il provvedimento applicativo della misura se non ancora adempiuto").

Il decreto impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio limitatamente alla parte dispositiva del mantenimento dell’obbligo di versare la cauzione, se non ancora adempiuto, che deve essere eliminata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente al mantenimento dell’obbligo di versare la cauzione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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