Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 5930 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M.L. nel 2001 promuoveva azione a tutela delle distanze in relazione alla chiusura di una veranda realizzata dai coniugi I.M.A. e P.S. a distanza non legale dal proprio immobile sito in (OMISSIS).

Il tribunale di Catania, sez. Mascalucia, il 22 febbraio 2002 rigettava la domanda.

La Corte appello di Catania il 2 novembre 2004 confermava il rigetto della domanda, ma in parziale riforma della prima sentenza dichiarava compensate le spese dei due gradi di giudizio.

La Corte dichiarava altresì infondata l’eccezione di improcedibilità dell’appello a causa della mancata costituzione dell’appellante in relazione al primo appello notificato il 20 gennaio 2003, perchè sostituito tempestivamente da quello deciso, proposto con atto notificato l’11 febbraio 2003.

I.M.A. e P.S. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 6 giugno 2005.

La B. è rimasta intimata.

I ricorrenti lamentano in primo luogo la violazione o falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c..

Sostengono che l’appello proposto dalla B. con il primo atto a essi notificato avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per mancata costituzione dell’appellante.

Sebbene i ricorrenti siano risultati vincitori in sede di gravame, la censura non è inammissibile per difetto di interesse. Ove risultasse fondata, la sentenza d’appello verrebbe cassata anche quanto al punto relativo alle spese di primo e secondo grado, che sono state compensate.

Il motivo è però privo di fondamento.

La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell’impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell’inammissibilità o dell’improcedibilita ‘ della impugnazione stessa o dell’estinzione del relativo processo. Ne consegue che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo e da tempestiva costituzione dell’appellante, non consuma il potere di impugnazione, qualora sia mancata qualsiasi pronuncia di inammissibilità od improcedibilità (Cass 15297/07).

E’ stato tuttavia precisato – e giova qui ribadire – che, sebbene la parte possa notificare "ex novo" l’atto d’appello (ma non già riassumere la causa, non applicandosi in questo caso l’art. 307 cod. proc. civ., Cass 1322/06), è necessario che ciò avvenga prima dello spirare del termine (breve o lungo) per l’impugnazione, che nel caso in esame non aveva avuto luogo, essendo trascorsi solo 21 giorni tra la prima e la seconda notifica dell’atto di appello, notificato entro un anno dalla sentenza di primo grado.

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese disposta in violazione dell’art. 92 c.p.c. e con insufficiente motivazione.

La Corte d’appello ha giustificato la duplice compensazione, ritenendola equa in relazione "alla peculiarità del caso".

Come rilevato in ricorso, detta motivazione è incoerente e illogica alla luce dei principi interpretativi dell’art. 92, che sono stati definitivamente fissati, in relazione alla disciplina al tempo vigente, da SU 20598/08.

Con detta sentenza si è ritenuto che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Nella specie la Corte s’appello aveva invece fatto riferimento a consolidati principi di diritto per ribadire che non costituiva violazione delle distanze la mera chiusura con pannelli di vetri di un portico già esistente da decenni, senza costruzione di alcun nuovo sporto o aggetto rispetto alle distanze precedenti tra le costruzioni.

E’ dunque palesemente incongrua la minima motivazione, meramente di stile, adottata dalla sentenza impugnata.

Essa va quindi cassata sul punto.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizi di merito a carico dell’intimata B., giacchè non sono da esperire ulteriori accertamenti di fatto.

Si liquidano quanto al primo grado di giudizio in Euro 600 per onorari, Euro 500 per diritti e 200 per spese.

Quanto al secondo grado in Euro 600 per onorari, Euro 400 per diritti e 150 per spese.

Le spese di questo grado di giudizio devono essere compensate per metà, in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso; si liquidano in dispositivo per la restante parte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e, decidendo nel merito condanna l’intimata B. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in Euro 600 per onorari, Euro 500 per diritti e 200 per spese e delle spese di secondo grado liquidate in Euro 600 per onorari, Euro 400 per diritti e 150 per spese.

Dichiara compensate per metà le spese di questo grado di giudizio.

Condanna parte intimata alla refusione ai ricorrenti in solido della restante parte delle spese di questo grado di giudizio liquidate per l’intero in Euro 2000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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