Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4765 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 6/5/10 il Gip del Tribunale di Genova, giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di G.S., applicava il regime del reato continuato tra i reati definitivamente giudicati in otto sentenze a suo carico e, individuato il più grave di essi in una serie di rapine (29), consumate (27) e tentate (2), già ritenute in continuazione tra loro (per una pena complessiva di anni 10 di reclusione e 4.000 Euro di multa) con sentenza 5/10/06 (irr. il 16/10/07) del Gup del Tribunale di Genova e determinato in anni 9 di reclusione e 2.500 Euro di multa l’aumento per la continuazione, fissava la nuova pena in anni 19 di reclusione e 6.500 Euro di multa.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena: erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva individuato il reato base nel complesso di quelli giudicati con la sentenza in questione, laddove avrebbe dovuto (anche al fine di non superare il limite del triplo di cui al primo comma dell’art. 81 c.p.) individuarlo nel più grave dei reati medesimi.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

Il ricorso è fondato. Corretta e consolidata la giurisprudenza ivi citata. Da ultimo si può anche ricordare Cass., sez. 1^, sent. n. 38244 del 13/10/10, rv. 248299, Conte ("Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo". Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione (con la precisazione, rispetto alle deduzioni che sì leggono nel ricorso, che il limite del triplo di cui all’art. 81 c.p., comma 1, è solo della fase della cognizione, mentre il solo limite proprio del giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p., comma 2, è che la pena non sia determinata in misura superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto).
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Gip del Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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