Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 765 Locazione e trasferimento di proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.E. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione locativa, di rilascio dell’alloggio e di comminatoria di sanzione amministrativa, e avverso la successiva ordinanza sindacale di sgombero, atti tutti relativi all’alloggio sito in NapoliMiano, via Teano n. 42 interno 150, occupato senza titolo.

L’appello è infondato.

Il ricorrente è stato assegnatario, nel 1981, di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel medesimo immobile, al numero interno 175, che ha abbandonato nel 1993 per trasferirsi, senza titolo, nell’appartamento interno 150. Di conseguenza il Comune, sulla scorta della rinuncia formalizzata dall’interessato in data 11 dicembre 1997, ha dichiarato il 17 luglio 2001 la decadenza dall’assegnazione e l’Istituto autonomo case popolari ha respinto la successiva istanza di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio interno 150 in quanto il richiedente "risulta essere locatario cedente di un alloggio ERP già assegnato in locazione semplice", reiezione alla quale ha fatto seguito l’ordinanza sindacale di sgombero.

Tali atti si palesano del tutto legittimi, come ha ritenuto il primo giudice.

La regolarizzazione dell’occupazione abusiva è stata negata in applicazione dell’art. 33, comma 1, l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18, il quale postula, a tal fine, l’accertamento del possesso da parte dell’occupante dei requisiti prescritti dall’ articolo 2 della medesima legge, e così, tra gli altri, il "non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’ alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice".

Come si è detto, tale circostanza ricorre nella fattispecie, posto che il ricorrente ha abbandonato l’alloggio già assegnatogli, e successivamente vi ha rinunciato. Nessuna efficacia discriminante può assumere, contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto che non vi sia la prova della cessione a terzi dell’alloggio abbandonato, poiché, come ben sottolinea la sentenza impugnata, la ratio della norma in questione va individuata nella esigenza non solo di prevenire l’indebito commercio degli alloggi, ma anche di evitare che gli aventi diritto possano, di fatto, scegliere la sistemazione più gradita, aggirando la rigida formalizzazione che presiede l’assegnazione e che costituisce presidio dell’interesse pubblico sottostante.

In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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