Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-03-2011, n. 5918 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Responsabilità amministrativa o contabile degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Campobasso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei suoi confronti, dal tribunale di Campobasso per il pagamento della somma di Euro 22.985,41 in favore di C. R. a titolo di rimborso di spese legali sostenute per un giudizio di responsabilità contabile conclusosi con il suo proscioglimento nel giudizio di appello.

Il Tribunale, con sentenza del 30.3.2007, rigettava l’opposizione.

A diversa conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 22.10.2009, accoglieva l’impugnazione proposta dai Comune di Campobasso, revocando il decreto ingiuntivo emesso. La Corte di merito riteneva a tal fine che la pronuncia di compensazione delle spese legali disposta, nel giudizio contabile, dalla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti costituisse esercizio della giurisdizione in tema di regolamento delle spese, con la conseguenza della consumazione del suo potere.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo il C..

Resiste con controricorso il Comune di Campobasso.
Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria in tema di diritto al rimborso ai pubblici dipendenti delle spese sostenute per la difesa in giudizio contabile e denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed in particolare del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 2 bis, convertito nella L. 20 dicembre 1996 n. 639.

Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il potere di pronunciarsi sulle spese del giudizio si fosse consumato con la pronuncia del giudice contabile, con ciò negando la propria giurisdizione, nell’ipotesi di una statuizione di compensazione, qualora il dipendente fosse stato come nella specie definitivamente prosciolto da ogni addebito, per la accertata insussistenza di colpa grave e/o dolo.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

E’ necessario premettere che la corte d’appello non ha negato la propria giurisdizione a conoscere della domanda, ma ha affermato che circa il diritto vantato dall’attore davanti al giudice ordinario si era formato un giudicato esterno, per effetto della decisione resa dalla Corte dei conti nel giudizio svoltosi davanti a quel giudice nei confronti della persona dello stesso attore.

Il giudice di appello perciò si è pronunziato su una questione preliminare di merito costituita dall’interpretazione di giudicato esterno.

Per risolvere tale questione, che qui è riproposta e sulla quale questa Corte si può direttamente pronunziare, stante il valore normativo del giudicato, era ed è necessario stabilire se la statuizione relativa alle spese del giudizio contenuta nella decisione della Corte dei conti abbia o no coinvolto il rapporto di credito avente ad oggetto il diritto, vantato nel presente giudizio, di ottenere dall’amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute per le difesa nel giudizio davanti, alla Corte dei conti. Ai fini della interpretazione di tale giudicato, ritengono queste sezioni unite che rilevi lo stabilire se pronunziare su tale oggetto rientri o no nella giurisdizione della Corte dei conti.

Risolvere questa questione non significa però esercitare in questa sede un sindacato nulla concreta decisione pronunziava a suo tempo dalla Corte dei conti, sindacato che è ristretto alla violazione del limiti esterni della giurisdizione e che avrebbe dovuto essere richiesto attraverso la diretta impugnazione della decisione della Corte dei conti, ma che la parte non ha a suo tempo ritenuto di esperire.

Risolvere tale questione significa invece acquisire un elemento logico rilevante ai fini del giudizio che qui è richiesto, di verifica della estensione degli effetti di giudicato che, in relazione al rapporto che è qui oggetto di controversia, sarebbero da riconoscere alla decisione della Corte dei conti.

Orbene, la Corte di merito ha ritenuto che "l’avvenuta compensazione delle spese di giudizio e legali per entrambi i gradi di giudizio", risolvendosi in una "sostanziale negazione del diritto al rimborso dall’amministrazione di appartenenza" costituisse esercizio della giurisdizione in tema di regolamento delle spese, non sindacabile dal giudice di merito. Concludendo che "Tale prerogativa, attribuita al giudice contabile, e la non contestata facoltà che questi ha di compensare le spese – e salvo il caso, del tutto diverso, di omessa pronuncia su di esse – consumano la giurisdizione in tema di spese processuali, del giudizio contabile.

Così statuendo, però, non ha tenuto conto che il giudicato esterno, che si era formato, era relativo soltanto al regolamento delle spese del giudizio contabile conclusosi con il proscioglimento del C., ma non riguardava il rapporto sostanziale fra dipendente ed amministrazione di appartenenza. Pertanto, il sindacato della Corte di cassazione, in questo caso, è pienamente consentito, avendo ad oggetto, non una censura relative all’avvenuta formazione del giudicato sulla giurisdizione, ma la correttezza della decisione adottata dal giudice ordinario.

A tal fine, deve sottolinearsi che il rapporto, che si instaura fra l’incolpato, poi assolto, e l’amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile.

Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall’incolpato, poi, assolto e si costituisce tra l’interessato e l’amministrazione di appartenenza.

A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile.

Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (così S.U. 12.11.2003 n. 17014).

Ora, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente – e sulla base del quale l’amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro – da cui il diritto al rimborso promana -, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario (v. in questo senso anche S.U. 24.3.2010 n. 69969).

Sotto questo profilo, le Sezioni unite osservano che, nell’interpretazione del giudicato nascente dal la pronuncia del giudice contabile, non avrebbe dovuto essere trascurato l’elemento costituito dal doversi assicurare prevalenza alla tendenziale coincidenza tra pronunzia resa e pronunzia consentita.

Ciò posto, ritiene questa Corte che il giudicato esterno costituito dalla pronuncia della Corte dei Conti – che rientra nei poteri di questa Corte interpretare – deve esserlo nel senso che la compensazione delle spese – istituto processuale concernente le parti del giudizio – non poteva riguardare il diritto del dipendente ai rimborso, da parte dell’Amministrazione, delle spese sostenute per la difesa in giudizio.

Il ricorso, conclusivamente è accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila perchè decida in ordine alle questioni – attinenti al merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo – sollevate con l’atto di appello.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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