Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 764 Collocamento a riposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, appellante, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso della professoressa L.C.C. per l’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria provvisoria e dalla successiva graduatoria definitiva provinciale di Roma per l’insegnamento del personale non di ruolo, relativamente al biennio 2004- 2005, classe di concorso AO51, terza fascia, esclusione motivata dall’avvenuto compimento, da parte dell’interessata, del sessantacinquesimo anno di età alla data dell’1 settembre 2004. Secondo l’Amministrazione, il limite è da considerarsi vigente non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a tempo determinato.

La sentenza impugnata, nell’accogliere il ricorso, ha valorizzato il richiamo al collocamento a riposo d’ufficio quale elemento fondamentale per la corretta interpretazione delle previsioni di cui all’art. 8, comma 1 sub 2) del d.m. 146 del 2000, all’art. 10, comma 1, sub 2), del d.d. 21 aprile 2004, nonché dell’art. 3, comma 1 lettera b) del d.m. 28 luglio 2004, n. 64, nella parte in cui fanno riferimento al requisito dell’età non superiore ad anni 65.

Secondo il primo giudice, il collocamento a riposo a sessantacinque anni non è previsto per i dipendenti non di ruolo, come si ricava dalla considerazione che l’art. 1, comma 1, d.P.R. 28 aprile 1998, n. 351 si riferisce al collocamento a riposo per limite d’età del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato, mentre la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla l. 19 marzo 1955, n. 160, e precisamente dall’art. 24, che fissa al riguardo il limite massimo dei settanta anni di età e che non è stato abrogato dall’art. 109 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Tale conclusione resiste alle censure proposte dall’Amministrazione appellante.

Giova, al proposito, ricordare che la Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 1988, n. 116, ha respinto il sospetto di incostituzionalità avanzato dallo stesso Tribunale amministrativo del Lazio che, in relazione ad altro, analogo ricorso, aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 l. 19 marzo 1955, n. 160 che prevede, come detto, la possibilità del conferimento di incarichi e supplenze fino al compimento del settantesimo anno di età.

La Corte costituzionale ha ribadito che l’inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell’art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato decreto nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della scuola, ha previsto, nell’art. 118, che le disposizioni in esso contenute si applicano, altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale", e che il citato art. 109 del d.P.R. n. 417 – che fissa il limite di età per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo – costituisce una delle disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo. Tale diversità di trattamento, secondo la Corte, è giustificata dall’obbiettiva diversità dello stato giuridico delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda l’aspetto particolare del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli insegnanti non di ruolo è previsto dall’art. 24 l. 19 marzo 1955, n. 560 – nell’ambito cioè della disciplina dello stato giuridico di questa categoria di insegnanti – il quale consente la conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70° anno di età e dalla non irragionevolezza di un sistema teso a compensare la discontinuità e la instabilità del rapporto proprio degli insegnanti non di ruolo.

Tale sistema è rimasto immutato a seguito delle successive modifiche legislative: lo stesso art. 541 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel dichiarare applicabili al personale docente non di ruolo le norme riferite ai docenti di ruolo, mantiene fermo il limite di compatibilità che, riferito al requisito in esame e alla ragionevolezza della diversificazione, messa in evidenza dalla Corte costituzionale, induce a ribadire la conclusione accolta nella vigenza del precedente quadro normativo.

I provvedimenti, anche regolamentari, oggetto del ricorso di primo grado sono, quindi, illegittimi nella parte in cui precludono l’inserimento nella graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze per effetto del compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ovvero, come è avvenuto nella fattispecie in esame, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria medesima.

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione appellante a rifondere all’appellata le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro per questo grado del giudizio, oltre IVA e CPA.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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