Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6037 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di V.A. proposta nei confronti del Comune di Quarto con la quale chiedeva disporsi la sua riammissione in servizio in relazione all’annullamento della sua assunzione avvenuti con delibera dell’1 ottobre 1984.

L’adita corte poneva a base del decisum il rilievo fondante che il diritto alla riassunzione si era prescritto essendo trascorsi quasi diciassette anni dalla revoca della delibera di assunzione e l’istanza di riammissione in servizio.

Avverso questa sentenza il V. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censure.

Il Comune intimato non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso il V., deducendo violazione dell’art. 2934 c.c. e segg. e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 132 pone, ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto:"la richiesta di riammissione in servizio per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 132 può essere sottoposta ad un termine di prescrizione?".

La censura è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è ius receptum il principio, che in questa sede il Collegio ritiene di ribadire, secondo il quale l’istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario, ai sensi del D.P.R. 3 del 1957, art. 132 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 516 presuppone la decisione discrezionale dell’amministrazione volta alla verifica dei soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso, sicchè resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo all’accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in termini di proposta contrattuale (V. per tutte Cass. 5 ottobre 2006 n. 21408 e Cass. 14 agosto 2008 n. 21660).

Non è pertanto, corretta in diritto la sentenza impugnata nella quale i giudici di appello ritengono prescritto il diritto alla riassunzione in quanto non si tratta di diritto soggettivo all’accettazione come tale soggetto a termine di prescrizione, bensì di proposta contrattuale.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che si adeguerà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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