Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 762 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. P. ha preso parte alla procedura di selezione per chiamata diretta finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato di sette collaboratori scolastici, indetta dall’Accademia di Belle Arti di Napoli ai sensi del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

L’odierno appellante fu esaminato dall’apposita Commissione in data 27 gennaio 2003 e, all’esito del colloquio, fu giudicato "non idoneo" allo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica per la quale era stata indetta la procedura.

In particolare, la Commissione osservò che "il candidato è generico nelle risposte, non dimostra di avere una sufficiente conoscenza delle mansioni inerenti al profilo di collaboratore scolastico e, più in generale, al settore a cui appartiene l’Accademia di Belle Arti. Non si orienta nella prova pratica di come organizzare e gestire il servizio di centralino, di come organizzare e realizzare le operazioni di pulizia in un laboratorio di tecniche dell’incisione. Insufficiente. La commissione lo ritiene non idoneo"

Gli esiti della procedura in questione furono impugnati innanzi al T.A.R. della Campania dal sig. P., il quale ne lamentò sotto diversi profili la difformità rispetto al paradigma normativo di riferimento (segnatamente, gli articoli 23 e segg., d.P.R. 487, cit.).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respinse il ricorso, osservando che:

– non fosse stata proposta querela di falso in relazione agli atti della Commissione dai quali emergeva che il candidato fosse stato sottoposto ad un’effettiva prova attitudinale ai sensi dell’art. 27 del richiamato d.P.R. 487 del 1994;

– non fosse ammissibile la prova testimoniale articolata in relazione a numerose questioni ritenute dal ricorrente rilevanti ai fini del decidere;

– nel merito, il ricorso fosse infondato, in quanto l’art. 27 del d.P.R. 487 del 1994 non postula che il candidato all’assunzione diretta sia sottoposto ad una vera e propria valutazione comparativa (assimilabile a quella tipica di una normale procedura concorsuale per l’assunzione), bensì ad una mera verifica di idoneità.

Rilevato che (secondo le risultanze in atti) non vi era ragione di dubitare che una siffatta verifica fosse stata in concreto svolta e che essa si fosse conclusa in modo sfavorevole (sulla base di un giudizio nel suo complesso non implausibile), il TAR ha respinto il ricorso, con la sentenza pubblicata in data 5 luglio 2004.

Con l’appello in epigrafe, il sig. P. chiedeva l’integrale riforma della richiamata sentenza, articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 27, d.P.R. 487/1994 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;

2) Difetto di motivazione del provvedimento di esclusione – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;

3) Sussistenza dell’interesse ad agire e quantificazione del danno.

L’appello veniva notificato all’Amministrazione intimata in primo grado e al contro interessato, sig. E.P. – rispettivamente – in data 5 e 6 ottobre 2005.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2010, il presidente del collegio indicava che la decisione avrebbe potuto avere a fondamento una questione processuale rilevabile d’ufficio (art. 73, co. 3, c.p.a.) e, su richiesta della difesa dell’appellante, disponeva il rinvio della trattazione ad una successiva udienza.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un candidato alla procedura di selezione per chiamata diretta finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato di sette collaboratori scolastici, indetta dall’Accademia di Belle Arti di Napoli ai sensi del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, avverso la sentenza del T.A.R. della Campania che ha respinto il suo ricorso proposto avverso gli atti con cui la commissione di valutazione lo ha dichiarato "non idoneo" allo svolgimento delle relative mansioni.

2. Con il primo motivo di appello, il sig. P. lamenta che il complesso delle operazioni valutative che avevano condotto al giudizio di non idoneità risultasse violativo del paradigma normativo rappresentato dalle previsioni degli articoli 23 e segg., d.P.R. 487 del 1994.

In particolare, a suo avviso la commissione:

– avrebbe illegittimamente deciso (sia in sede di determinazione dei criteri valutativi, sia in sede di concreto esame dei candidati) di sostituire la modalità normativamente prevista (svolgimento di "prove pratiche attitudinali’) con una modalità del tutto diversa (lo svolgimento di un breve colloquio solo in parte vertente su materie attinenti le mansioni oggetto della possibile assunzione);

– avrebbe incongruamente impostato lo stesso colloquio, chiedendo al candidato di fornire informazioni (es.: modalità di organizzazione del servizio) certamente non rientranti fra le mansioni di competenza;

Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’illegittimità in sé della scelta di sostituire la prova attitudinale con una diversa verifica basata su un mero colloquio, anche a prescindere dal se il contenuto del colloquio avesse ad oggetto questioni più o meno direttamente inerenti le ordinarie mansioni del collaboratore scolastico.

In conclusione, l’appellante chiede l’annullamento degli atti impugnati in prime cure e la condanna dell’Amministrazione al ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito in conseguenza dei medesimi atti.

3. Ritiene la Sezione che l’appello in esame vada dichiarato irricevibile, in quanto proposto oltre il termine annuale per la sua proposizione (ai sensi della disciplina processuale ratione temporis vigente), decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza, non notificata (5 luglio 2004).

Ed infatti, anche a volersi tener conto della sospensione feriale dei termini per la notifica dell’appello ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nondimeno la sua proposizione risulta tardiva, per essere stato lo stesso notificato alle controparti in un momento (56 ottobre 2005) di circa quindici mesi successivo a quello della pubblicazione della sentenza impugnata.

4. Peraltro, comunque, l’appello nella sua sostanza va respinto, atteso che la verifica di idoneità cui è stato sottoposto l’interessato appare complessivamente conforme al pertinente quadro normativo (in particolare: art. 27, d.P.R. 487 del 1994), il quale non impone che il candidato all’assunzione diretta sia sottoposto ad una valutazione lato sensu comparativa (al pari di quanto avviene invece nell’ambito delle procedure tipicamente concorsuali), bensì ad una mera indagine di tipo individuale circa l’idoneità allo svolgimento delle mansioni di possibile assegnazione.

Impostati in tal modo i termini della questione, ritiene il Collegio che le modalità concrete secondo cui la commissione ha valutato l’idoneità professionale dell’interessato siano state fedelmente trasfuse nei relativi verbali (sul punto, non vi sono elementi concreti in senso contrario, né è stata proposta querela di falso) e che dal complesso degli atti emerga: a) che la valutazione sia stata svolta in modo conforme alle pertinenti disposizioni regolamentari; b) che la valutazione sfavorevole espressa nei confronti del sig. P. risulti nel suo complesso plausibile e suffragata dalle risultanze dell’effettivo svolgimento della prova e del rendimento complessivo del candidato.

3. Per le ragioni fin qui esposte, l’appello va dichiarato irricevibile.

Nulla è dovuto per le spese del secondo grado di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8678 del 2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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