Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 761 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 8200 del 2004, che ha accolto il ricorso proposto dal signor M.C. avverso l’esclusione dal concorso pubblico a 184 posti di Vigile del Fuoco, bandito dal Ministero dell’interno con decreto del 27 marzo 1998.

Deduce l’Amministrazione appellante che non a ragione i primi giudici avrebbero ritenuto la equipollenza, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità professionale, del brevetto sportivo di sommozzatore rilasciato dall’ANIS (Associazione nazionale istruttori subacquei) anziché del brevetto rilasciato dal CONI – FIPSAS, come espressamente richiesto dal bando, pervenendo per tal via a ritenere illegittima e ad annullare la esclusione comminata per tal causa in danno dell’originario ricorrente.

Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La lettera del bando concorsuale prescriveva in modo chiaro e preciso il possesso del brevetto sportivo di sommozzatore a partire dal III grado o superiore rilasciato dal CONI/FIPSAS o, in alternativa, il brevetto di sommozzatore rilasciato dalla Marina Militare, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato.

La prescrizione del bando appena richiamata appare ragionevole e non è sproporzionata rispetto alle finalità cui è preordinata, dato che richiedere ai candidati di possedere uno specifico brevetto è previsione funzionale a garantire la conoscenza da parte loro di tutte le nozioni e delle tecniche necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei delicati compiti cui attende giornalmente il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il ricorrente originario non era in possesso, la circostanza è incontestata, di una delle dianzi indicate tipologie di brevetto previste dalla lex specialis di gara, onde a ragione è stato escluso dalla selezione per difetto di un requisito di capacità professionale richiesto dal bando.

A fronte di una così precisa prescrizione del bando (la cui osservanza è imposta dal rispetto del principio di par condicio) non possono in contrario rilevare le osservazioni dell’appellato circa la asserita portata equipollente del brevetto in suo possesso rispetto a quello richiesto dal bando di concorso. E ciò in quanto, per un verso detta equipollenza è stata prospettata dall’appellato su un piano non contenutistico ma soltanto formale (cioè in base al non dirimente sillogismo secondo cui l’ANIS – vale a dire l’associazione degli istruttori subacquei che ha rilasciato il brevetto al C. – è affiliata alla FIN – Federazione italiana nuoto -, che a sua volta aderisce al CONI) e, per altro verso per la assorbente ragione che l’unica federazione del CONI che si occupa di attività subacque è la FIPSAS; di tal che sarebbe arbitrario connettere portata equipollente a brevetti rilasciati da associazioni private diverse da quest’ultima, in difetto di un espresso riconoscimento in tal senso da parte dell’unico soggetto giuridico a tanto deputato (il Comitato olimpico nazionale).

In definitiva l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della controversia trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado del signor M.C..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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