Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 760 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la censura proposta dall’Amministrazione appellante circa l’incompetenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania a conoscere del ricorso, e la competenza del Tribunale amministrativo del Lazio, è inammissibile in quanto, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del regolamento di competenza;

è giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato che l’art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 9 gennaio 2001, n. 1 non esclude dalla partecipazione alle sessioni riservate di esame per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento i soggetti abilitati per altra classe di concorso all’esito di una precedente sessione parimenti riservata, essendo obbligo dell’Amministrazione quello di favorire il massimo accesso in attuazione di principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione e alla elevazione professionale dei lavoratori (per tutte, Consig. Stato, VI, 24 novembre 2009, n. 7368);

il Collegio condivide tale conclusione, recepita dalla sentenza impugnata, che merita pertanto conferma con condanna dell’Amministrazione appellante alla rifusione delle spese del giudizio a favore della parte appellata;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione appellante a rifondere alla parte intimata le spese di lite, nella misura di 2.000 (duemila/00) euro oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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