Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6034 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 104 del 20 febbraio 2004, il Tribunale di Savona respingeva, a seguito di c.t.u., il ricorso di S.C., B.A., P.A. e A.C., ed in accoglimento delle domande proposte dagli altri ricorrenti L. G., D.G., N.P., V.A., M. D. e B.G., condannava l’INPS a rivalutare le rispettive anzianità contributive per pregressa esposizione ultradecennale ad amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, subita nel corso dell’attività lavorativa svolta alla dipendenze della OMSAV. La predetta sentenza veniva appellata dall’INPS. Rinnovata la c.t.u. ed udite le difese delle parti, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 388 del 3 giugno 2008, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respingeva, per quanto qui interessa, le domande proposte da L.G., D. G., N.P., M.D. e B.G., compensando le spese di causa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il M., affidato a due motivi.

Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5), nonchè omessa motivazione circa il disposto rinnovo della c.t.u. esperita in primo grado.

Deduceva che il giudice di appello, a fronte di esaustiva c.t.u. disposta in primo grado ed a fronte dell’ulteriore documentazione prodotta, che ne confermava la correttezza, non poteva disporre una nuova c.t.u. senza evidenziare l’insufficienza della prima.

Nella specie il rinnovo della consulenza era stato disposto sulla base del presupposto che il primo ausiliare non avesse adeguatamente accertato la personale esposizione dei singoli ricorrenti al rischio di inalazione di polveri di amianto come previsto dalla legge. Che tale presupposto risultava erroneo, avendo il c.t.u. nominato dal Tribunale accertato tale circostanza.

Che parimenti superflua si appalesava la c.t.u. quale strumento diretto ad accertare la presenza della prescritta concentrazione di fibre di amianto nell’aria presso lo stabilimento OMSAV di Savona, posto che tale circostanza era stata più volte acclarata da altre consulenze disposte dalla medesima Corte genovese.

Che pertanto già emergeva che i lavoratori interessati, e per quanto qui interessa il M., erano stati esposti alla inalazione di fibre di amianto, nella misura e per il tempo stabiliti dalla legge, come risultava dalla certificazione INAIL del 26 luglio 2004 con cui veniva riconosciuta l’esposizione alle fibre di amianto dal 2 novembre 1978 al 31 dicembre 1989 cui seguì l’accredito dei relativi benefici contributivi da parte dell’INPS ( provvedimento 30 maggio 2005, doc. 5 fascicolo di parte in sede di appello).

Lamentava che la seconda c.t.u. risultava insufficiente ed in contrasto con la documentazione acquisita. Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Il primo motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Osserva infatti la Corte che la sentenza impugnata, nel respingere in toto la domanda del M., abbia omesso del tutto di considerare la citata documentazione INAIL e soprattutto INPS, in base alla quale quest’ultimo riconosceva (al M.) l’esposizione all’amianto per n. 578 settimane comprese nel periodo dal 21 gennaio 1979 al 31 dicembre 1989. La maggiorazione dell’anzianità verrà valutata secondo le norme in vigore alla data del pensionamento".

Per questa ragione la domanda del M., inerente il riconoscimento del beneficio previdenziale L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per il periodo 21 novembre 1978-1 "novembre 1990, non poteva essere totalmente respinta, nè vi era ragione, quanto meno in relazione a tale periodo, di rinnovare l’indagine peritale.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale dovrà accertare, alla luce della predetta documentazione, la fondatezza o meno, totale o parziale, della domanda proposta dal M., oltre a liquidare le spese di lite.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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