Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4757 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C., detenuto in espiazione di pena, ricorre per cassazione avverso il decreto del Presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze datato 8/12.4.2010 che dichiarava,, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, inammissibile l’istanza volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale per non essere ancora trascorso tre anni, ai sensi dell’art. 58 quater, dal provvedimento di revoca di un precedente beneficio.

Ricorre l’interessato avverso il provvedimento, denunciando l’assenza delle condizioni di legge per l’emissione de plano del decreto di inammissibilità, per essere volta l’istanza ad ottenere il ripristino del primo affidamento in prova per essere venuta mano la causa della revoca e per quindi doversi ritenere o dichiarare caducato il relativo provvedimento.

Riferisce il ricorrente che il tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza 21.4.2009, revocava la misura alternativa in seguito alla notifica di una ordinanza cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione, ma che il tribunale di Nola con sentenza del 3.12.2009 aveva ridimensionato il fatto di reato qualificandolo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sottolineando il suo ruolo marginale nella esecuzione del reato avvenuta in concorso con altro coimputato. Sottolineava ancora, il ricorrente, l’inidoneità dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna a produrre gli effetti di giudicato, potendo essere caducata in forza della emersione di circostanze neutralizzanti o depotenziati gli elementi originariamente considerati e posti a supporto dell’ordinanza di revoca. Il che dovrebbe determinare anche la rivisitazione della decisione di considerare privo di ogni effetto il periodo di affidamento in prova così ingiustificatamente revocato. Tutte circostanze, secondo il ricorrente, che avrebbero dovuto precludere un provvedimento de plano giustificato solo dal fatto che la richiesta del provvedimento al tribunale della sorveglianza sia la ripetizione di altra pregressa ovvero sia manifestamente infondata.

Il ricorso è del tutto fondato.

Invero in tanto la risposta alle istanze volte ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione può darsi con decreto presidenziale in quanto l’istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Nel caso di specie il Presidente del tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta richiamandosi al divieto di concessione di benefici previsto dall’art. 58 quater ord. Pen. Ma, nelle specie, l’istante non richiedeva un nuovo beneficio, ma la revoca del provvedimento di revoca del pregresso beneficio, essendo venuti a mancare le condizioni di fatto e di diritto, a suo dire, che avevano condizionato la revoca come disposta. Quale che sia l’esito della richiesta così come formulatala è certo che la risposta debba essere data dal giudice di sorveglianza collegiale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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