Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 759 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza n. 7799 del 13 giugno 2005 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli – ha dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato il ricorso proposto dall’insegnante M.M. avverso il decreto di annullamento della immatricolazione al V° ciclo, sezione " l’Orientale", nonché avverso la graduatoria finale rettificata, nella quale la ricorrente risulta posizionata al 26° posto relativamente alla classe di Francese (A 246).

Assume l’appellante l’erroneità della gravata sentenza che ha ritenuto inammissibile il gravame di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato senza considerare la difficoltà obiettiva per la ricorrente di individuare, all’epoca della introduzione del giudizio di primo grado, almeno un soggetto portatore di un interesse contrario a quello fatto valere in giudizio.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, già dalla lettura della impugnata graduatoria la ricorrente di primo grado avrebbe potuto agevolmente avvedersi che il ripristino della situazione anteriore all’impugnato decreto di rettifica di graduatoria avrebbe comportato da parte sua il superamento quantomeno di un’altra candidata (M.G.M.) posizionata nella medesima graduatoria, alla quale pertanto il ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, doveva essere notificato.

Ricorrevano pertanto nella specie entrambi gli elementi (sia quello formale, sia quello sostanziale) per rilevare esistente e per individuare il portatore di un interesse contrario a quello che si vuole far valere in giudizio, posto che dalla semplice lettura della graduatoria si poteva evincere il nominativo del soggetto che sarebbe rimasto pregiudicato dall’ipotetico accoglimento nel merito del ricorso originario. Per quanto detto, a ragione il giudice di primo grado ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un soggetto contro interessato.

L’appello va pertanto respinto.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per far luogo alla compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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