Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Torino, con ordinanza 14/15.6.2010, in sede esecutiva, rigettava l’istanza di S.P. volta all’applicazione della continuazione con riferimento ai reati tutti di ricettazione commessi, nell’ordine, il 19.5, l’8.6. e il 14.12. nonchè il 1.3 ed il 27.4.1988, ritenendo che la contiguità temporale e l’identità del movente non erano sufficienti per poter configurare il nesso di continuazione tra di essi, tenuto conto anche del fatto che, stante le dichiarazioni del condannato, gli illeciti erano stati commessi per sopperire ai suoi bisogni di vita e che perciò stesso dovevano essere collegati a contingenti, occasionali esigenze. Ricorre tramite difensore l’interessato, rilevando, da un lato, l’erroneità del criterio di ragione adottato dal giudice della esecuzione per non potervi essere alcuna incompatibilità tra una situazione di occasionalità della volizione di commettere un reato ed una rappresentazione preventiva di reati, rappresentando, dall’altro, l’omessa valutazione del giudice sul fatto che la ricettazione degli assegni provenienti da delitto era avvenuta nella stessa data o nelle stesse date, diverse da quelle contestate per i reati connessi – truffa – in ordine ai quali era intervenuta la amnistia. Ed a riprova produce copia di due sentenze nel cui contesto il capo di imputazione riporta l’indicazione del numero degli assegni provenienti da uno stesso libretto.

Il secondo rilievo coglie nel segno: il giudice di rinvio allora dovrà acquisire le sentenze di condanna e verificare di certo il nesso di continuazione ove la ricezione degli assegni rubati, ognuno dei quali ha costituito oggetto di singole imputazioni, sia avvenuta nello stesso tempo, o in tempi del tutto ravvicinati, senza tener conto della data della spendita dei titoli per commettere i reati ai quali la ricezione degli assegni era finalizzata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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