Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009.

che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094]

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica,
che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni
89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ( 1 ),
in particolare l’articolo 67, paragrafo 2, e l’articolo 87,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta
da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e
talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a
meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori
in relazione a tale epizoozia.
(2) L’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE impone agli Stati
membri di provvedere affinché la manipolazione dei virus
vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o
produzione di vaccini sia effettuata soltanto nei laboratori
riconosciuti elencati nell’allegato XI e operanti in conformitÃ
alle norme di biosicurezza di cui all’allegato XII di
tale direttiva.
(3) Nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE
sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare
virus vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca e
diagnosi. Nella parte B di tale allegato sono elencati i
laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta
epizootica per la produzione di vaccini.
(4) La Francia ha comunicato ufficialmente alla Commissione
che uno dei suoi laboratori nazionali di riferimento e un
laboratorio in cui sono prodotti vaccini non sono più
considerati rispondenti alle norme di biosicurezza di
cui all’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.
(5) I Paesi Bassi hanno ufficialmente informato la Commissione
di un’ulteriore modifica della denominazione del
laboratorio nazionale autorizzato a manipolare virus
vivi dell’afta epizootica e dell’acquisizione da parte della
società privata «Lelystad Biologicals BV, Lelystad» della
parte dell’ex Central Institute for Animal Disease Control
(CIDC-Lelystad) autorizzata a manipolare virus vivi
dell’afta epizootica per la produzione di vaccini.
(6) È pertanto necessario modificare gli elenchi dei laboratori
autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica
figuranti nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.
(7) Il punto 1 dell’allegato XII della direttiva 2003/85/CE
stabilisce norme di biosicurezza per i laboratori che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica. Tali laboratori
sono tenuti a rispettare i requisiti minimi precisati nei
«Minimum standards for Laboratories working with
foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla
commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica
nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985 e
modificati nel 1993.
(8) Il punto 1 dell’allegato XV della direttiva 2003/85/CE
dispone che tutti i laboratori nazionali che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica sono tenuti ad operare nelle
condizioni di elevata sicurezza precisate nei «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-and-mouth
disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica nella
26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985, modificati
dall’appendice 6(ii) della relazione della 30esima
sessione, tenutasi a Roma nel 1993.
(9) Inoltre, il punto 7 dell’allegato XVI della direttiva
2003/85/CE dispone che il laboratorio comunitario di
riferimento deve operare in accertate condizioni di rigorosa
sicurezza, conformemente a quanto precisato nei
«Minimum Standards for Laboratories working with
foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati
dalla commissione europea per la lotta contro l’afta
epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma
nell’aprile 1985, modificati dall’appendice 6(ii) della relazione
della 30esima sessione, del 1993, di cui all’allegato
XII di tale direttiva.

(10) Dopo l’insorgenza nel 2007 di un focolaio di afta epizootica
in uno Stato membro, conseguente alla fuga di
un virus dell’afta epizootica da un laboratorio, i «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-andmouth
disease virus in vitro and in vivo» («norme di
biosicurezza») sono stati modificati. A seguito delle discussioni
sulle norme di biosicurezza svoltesi con gli Stati
membri nel quadro del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, la versione modificata
di tali norme è stata adottata il 29 aprile 2009
nella 38esima sessione generale della commissione europea
per la lotta contro l’afta epizootica ( 1 ) ed è inclusa
nella relazione della 38esima sessione generale della commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica,
Roma 28-30 aprile 2009. La nuova versione sostituisce
le norme di biosicurezza stabilite nel 1985 e modificate
nel 1993. Gli allegati XII, XV e XVI della direttiva
2003/85/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(11) La direttiva 2003/85/CE deve quindi essere modificata di
conseguenza.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE sono
modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0008:0010:IT:PDF

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