Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 756 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Consorzio appellante chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Friuli – Venezia Giulia ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’erogazione del finanziamento disposto dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per la realizzazione del progetto di ravvenamento della falda freatica e riuso di acque reflue per scopi irrigui, progetto presentato a seguito del bando approvato dalla giunta regionale per la partecipazione alle azioni previste dalla l.r. Friuli- Venenzia Giulia 28 agosto 1995, n. 35.

Il provvedimento impugnato in primo grado è stato causato dalla apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Udine circa la possibile dannosità dell’opera progettata, e comunque la sua inutilità: di conseguenza, l’ERSA ha disposto la sospensione del finanziamento fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

Il primo giudice ha respinto il ricorso sul presupposto che il Consorzio non può essere considerato delegato alla realizzazione dell’opera di interesse comunitario per conto della Regione, come sostenuto nel ricorso, dovendo il rapporto che lega il Consorzio stesso all’Ente erogatore essere invece apprezzato alla luce della richiesta di contributo avanzata dal soggetto che aspira a realizzare il progetto.

L’inquadramento così delineato dalla sentenza impugnata, e contestato in appello, merita conferma.

Ai sensi dell’art. 12 l.r. Friuli- Venenzia Giulia n. 35 del 1995, infatti, il soggetto attuatore degli interventi inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli – Venezia Giulia interessate dall’obiettivo 5b, è l’ERSA; ai sensi del successivo art. 13, il nucleo di valutazione istituito all’interno di questo ente è deputato a formare le graduatorie dei progetti presentati da soggetti che intendano beneficiare delle erogazioni, avendo avanzato all’uopo apposita domanda. Come ritiene il Tribunale amministrativo, la terminologia usata dalla legge citata, che parla di "contributi" e di "finanziamenti", è ininfluente ad attrarre il rapporto in questione nell’ambito della delegazione amministrativa intersoggettiva, poiché, ai sensi dell’art. 8, è chiaro che l’erogazione avviene sulla base di graduatorie formate previa domanda degli interessati, e quindi su istanza di parte, che non può che essere definita quale domanda di contributo, alla quale legittimamente è stata applicata la sospensione prevista dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

La sospensione, infatti, è originata, come detto, dalla pendenza di un procedimento penale che investe la potenziale dannosità dell’opera progettata. Al di là di formali distinzioni e definizioni, è evidente che il provvedimento impugnato, che si limita a sospendere l’erogazione di fondi pubblici fino all’esito del giudizio penale di primo grado, costituisce atto dovuto a tutela dell’interesse pubblico e tale conclusione si conferma anche alla luce delle vicende intervenute successivamente alla proposizione dell’appello, che hanno condotto all’avvio del procedimento di revoca del contributo, tuttora in corso.

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Consorzio appellante a rifondere all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale le spese di lite, nella misura di 5.000 (cinquemila) euro per entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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