T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 653 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a mezzo del ricorso all’esame, notificato il 14 novembre 2007 e depositato il 12 dicembre successivo, il sig. P.A., appuntato dell’Arma dei Carabinieri, da ultimo in servizio presso la stazione C.C. di Torre Annunziata (Na), si duole delle conclusioni dell’amministrazione nella parte in cui a mezzo dei provvedimenti impugnati -decreto del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri n. 1939 del 4 luglio 2007 e presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 27714 del 2 febbraio 2007- gli è stata negato il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata come "persistente disturbo dell’adattamento con ansia" (e, nel contempo, gli è stata riconosciuta, a mezzo della residua parte non impugnata, come dipendente da causa di servizio l’altra patologia denunciata come "Ipertensione arteriosa prevalentemente diastolica di grado elevato in soggetto con ipertrofia del siv");

Dato atto che il ricorso è affidato a cinque mezzi di impugnazione, volti a contestare:

– il difetto di motivazione che vizierebbe le determinazioni assunte: ovvero sia il provvedimento del Comando generale che ha aderito acriticamente alle conclusioni del Comitato di verifica, sia quest’ultimo che avrebbe negato in via meramente apodittica la dipendenza dal servizio della patologia "persistente disturbo dell’adattamento con ansia", invece pacificamente sussistente, a dire del ricorrente con il supporto di apposita consulenza tecnico medicolegale redatta in data 11 novembre 2007 dalla dott. Teresa Sauro, Specialista in medicina legale e delle assicurazioni (primo, secondo, quarto e quinto mezzo);

– la violazione dell’art. 14 del d.P.R. 461 del 2001 e di altre non specificate norme procedimentali sempre di detto decreto, per mancato rispetto del termine prescritto per l’adozione del provvedimento finale e di altri, non specificati (terzo mezzo);

Che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio a sostegno dell’operato dell’intimata amministrazione ed ha depositato la documentazione relativa alla vicenda, insistendo, in tale sede ed in seno alla memoria conclusionale depositata il 19 novembre 2010, sulla legittimità delle determinazioni impugnate;

Atteso che nella materia che ne occupa la giurisprudenza ha fissato una serie di principi, dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi;

Che, in particolare, per quanto necessita in riferimento alle specifiche doglianze di cui il Collegio è qui chiamato ad occuparsi, vanno richiamati gli orientamenti per i quali:

– il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’Amministrazione, sicchè un obbligo di motivazione più puntuale -rispetto al rinvio espresso ai contenuti del parere- si pone solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sezione terza, 22 ottobre 2010, n. 2961; sezione quinta, 16 agosto 2010, n. 5712; sezione sesta, 29 gennaio 2010, n. 378; Tar Campania Napoli, questa sesta sezione, 21 aprile 2010, n. 2072, sezione quinta, 12 gennaio 2010, n. 76, sezione terza, 15 dicembre 2009, n. 8768; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 13 gennaio 2010, n. 192; Tar Puglia, Lecce, sezione seconda, 11 novembre 2010, n. 2645 e 29 gennaio 2010, n. 359);

– nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le cause di servizio può dispiegare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera, anche qualora, nell’esplicitazione eziopatogenetica dell’infermità, esprima un giudizio sulla sua correlazione all’attività di servizio, posto che alla seconda spettano soltanto compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all’ulteriore evoluzione dell’affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell’infermità allo svolgimento dell’attività di servizio: al che consegue che "l’Amministrazione può, senz’altro, conformarsi al parere del Comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera" (cfr., tra le sole più recenti, Cons. Stato, sezione sesta, 31 marzo 2009, n. 1889; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, 11 marzo 2009, n. 1403; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 9 settembre 2010, n. 32201);

– il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnicodiscrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività (in tali sensi, sui diversi punti, cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 1 dicembre 2009, n. 7516, 31 marzo 2009, n. 1889; 6 maggio 2002, n. 2483; sezione quarta, 16 marzo 2004, n. 1341, 18 febbraio 2003 n. 877 e 10 luglio 2001, n. 3822; Tar Campania, questa sesta sezione, 21 aprile 2010, n. 2072; Tar Puglia, Lecce, sezione seconda, 11 novembre 2010, n. 2645; Tar Campania, Salerno, sezione prima, 3 settembre 2010, n. 10718; Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 6 ottobre 2009, n. 9767);

– nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, "che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare" (Tar Lazio, Roma, sezione prima, 13 gennaio 2010, n. 192);

– l’eventuale superamento dei termini per l’adozione del provvedimento finale non incide sulla legittimità dello stesso, poiché il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 che, nell’individuare varie fasi e prevederne la relativa scansione temporale, non implica termini di natura perentoria ma solo di carattere sollecitatorio o ordinatorio (Cons. Stato, sezione terza, 25 maggio 2010, n. 4904);

Ritenuto che, facendo applicazione di siffatti principi, non vi è spazio per concedere ingresso alle doglianze attoree, avuto conto:

– in primo luogo dell’infondatezza della censura relativa al superamento dei termini, stante la cennata loro natura non perentoria (ed a tacere della quanto meno dubbia ammissibilità di siffatta denuncia procedimentale in seno alla vicenda qui data, ovvero in presenza di una residua parte dei provvedimenti non impugnata in quanto, in seno alla medesima procedura, di accoglimento della relativa domanda proposta sempre dall’odierno ricorrente);

– la commissione medicoospedaliero (C.M.O.) di Napoli aveva giudicato le infermità non ancora stabilizzate, sicchè non vi è discordanza di pareri: profilo, questo, peraltro non fatto oggetto di espressa denuncia ex latere attoreo e di cui si dà qui conto, ove mai avesse a poter esser ricavata per implicito;

– il provvedimento del Comando generale risulta adeguatamente giustificato con il richiamo sia ai contenuti del verbale della C.M.O. che a quelli del Comitato di verifica: riportati nel provvedimento;

– a sua volta immune da utili denunce si appalesa la conclusione del Comitato di verifica secondo cui "esaminati, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", l’infermità denunciata come "persistente disturbo dell’adattamento con ansia" non può ritenersi dipendere da causa di servizio "in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendo, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante";

Che, invero, a fronte di siffatta motivata conclusione, non vale che ex adverso (in particolare nella perizia medicolegale versata in atti) si indugi ad elencare minuziosamente i tipi di servizio nel tempo svolti dal P., comportanti stress fisici ed emotivi; ciò perché essi si appalesano, in piana evidenza, connaturali alle funzioni affidate ai militari, senza per questo necessariamente, sempre e comunque, poter ad essi ascriversi l’insorgere di patologie, ma essendo alla bisogna necessario quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari che qui il Comitato di verifica, con motivazione che non si appalesa implausibile, non ha individuato, ovvero abbisogna che emergano fattori di rischio specifico cui poter ricondurre l’evento (cfr, su tale specifico profilo, ex multis, Cons. Stato, sezione sesta, 22 gennaio 2007, n. 126): qui non dati;

Che peraltro, può aggiungersi, il rigore accertativo con cui si è proceduto nella vicenda all’esame è confermato dalla constatazione che l’altra infermità denunciata "ipertensione arteriosa prevalentemente diastolica di grado elevato in soggetto con ipertrofia del siv" -che al Collegio, pur carente di specifiche cognizioni in materia, appare ancorata a dati più concreti- è stata invece riconosciuta dipendente da causa di servizio;

Ritenuto in definitiva che, alla stregua delle conclusioni come innanzi raggiunte, non residui spazio per evitare la reiezione del gravame;

Che, avuto comunque conto della natura della lite e di alcuni dei suoi concreti profili, possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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