Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4752 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1/6/10 il Tribunale di Catania, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di F.G. intesa all’applicazione del regime del reato continuato tra il delitto di cui alla sentenza 22/11/06 del Tribunale di Catania (irr. il 16/4/09) e quelli già ritenuti in continuazione con ordinanza 26/9-1/10/07 dello stesso Tribunale.

Il giudicante osservava come il nuovo reato – un riciclaggio commesso in data successiva e prossima al 25/2/05 in luogo imprecisato e durante lo stato di latitanza – fosse stato realizzato ad oltre sei anni di distanza da quelli, sia pur anch’essi contro il patrimonio, già riconosciuti in continuazione tra loro. Ciò rendeva ininfluente anche il dedotto stato di tossicodipendenza del Fu..

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge: dopo la modifica legislativa dell’art. 671 c.p.p., comma 1, l’accertato stato di tossicodipendenza da cocaina in cui versava il Fu. era tale da costituire legittima presunzione che tutti i reati contro il patrimonio da lui commessi erano finalizzati a procurarsi la droga e ciò a prescindere dalla distanza temporale tra i reati medesimi. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, la sola tossicodipendenza – eventuale movente comune dei vari delitti – non essendo sufficiente a provare l’originaria, contemporanea ideazione degli stessi.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. La novella dell’art. 671 c.p.p., comma 1, non ha la portata che il ricorrente ha voluto attribuirvi. Il periodo definitivamente aggiunto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, recita chiaramente che "fra" gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione alla stato di tossicodipendenza. Ciò significa non solo che tale relazione non può essere presunta ma va desunta dalle circostanze del fatto specifico (con eventuale onere di allegazione a carico del deducente), ma che lo stato stesso di tossicodipendenza è solo uno degli elementi tradizionalmente indicativi del vincolo continuativo (v. per tutte Cass., 1^, sent. n. 30310 del 29/5/09, rv. 244828, Piccirillo).

Nel caso in esame, pertanto, correttamente il giudice dell’esecuzione, pur dando per ammesso lo stato di tossicodipendenza e la sua relazione con il reato in predicato, ha escluso il vincolo tra questo ed i reati precedenti a causa del notevole lasso di tempo intercorrente tra gli stessi.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sentenza n .186/2010).
P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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