T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 650 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo del gravame in esame (atto introduttivo del giudizio ed atto recante motivi aggiunti), il sig. F.R., partecipante al concorso per il reclutamento di 40 allievi ufficiali al 10^ corso A.U.F.P. indetto dal Ministero della Difesa con bando pubblicato sulla G.U. del 3 marzo 2006, 4^ serie speciale, si duole del giudizio di "non idoneità" attribuitogli all’esito degli accertamenti attitudinali di cui all’art. 15 del bando medesimo.

Nella prospettazione attorea tale conclusione sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione di legge, di regolamento e per eccesso di potere sotto svariati profili, nella sostanziale considerazione che a diversa conclusione è pervenuta apposita perizia medica sottoscritta dalla dott.ssa A. C. Lavino ed espletata presso la Casa di cura Alma Mater, specializzata in Riabilitazione psicosociale – Neurologia – Psichiatria.

Tale la denuncia formulata nell’atto introduttivo del giudizio, reiterata in seno ai motivi aggiunti, proposti all’esito del deposito agli atti del processo della documentazione sulla cui base l’amministrazione aveva formulato il giudizio di non idoneità.

2- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’amministrazione statale intimata ed ha concluso per l’infondatezza delle doglianze attoree.

3- All’esito della acquisizione degli atti istruttori, questa Sezione, con ordinanza n. 874 del 21 marzo 2007, che non risulta essere stata gravata da appello, ha negato ingresso all’invocata tutela cautelare, così testualmente motivando:

"Considerato che la impugnata valutazione tecnicodiscrezionale sull’idoneità psicoattitudinale del ricorrente, in disparte la specificità e specialità della stessa nel contesto dell’attività selettiva svolta, non sembra allo stato efficacemente confutata dagli accertamenti tecnici di parte relativi al solo profilo psichico del candidato;

Considerato, sotto altro profilo, che la stessa valutazione appare congruamente motivata alla stregua degli atti del procedimento esibiti nel processo e non palesemente illogica tenuto conto dei criteri e parametri generalmente utilizzati".

4- Tanto premesso, venendo alla definizione del merito, è avviso del Collegio che non vi siano (non siano state offerte) ragioni per discostarsi dalla motivata conclusione cui si è pervenuti nella sede interinale.

Ed invero, infondata si appalesa l’unica doglianza proposta, volta a sostenere l’erroneità del giudizio di non idoneità per cui è causa, avuto conto che "l’esame psicodiagnostico" versato in atti dal ricorrente non è in grado di smentire le risultanze degli accertamenti esperiti dall’amministrazione soprattutto perché non condotto con le specifiche modalità richieste dalla direttive tecniche e finalizzate a verificare l’attitudine dell’aspirante, nella specie, a svolgere mansioni di ufficiale dei carabinieri.

Come sostenuto dall’amministrazione, senza peraltro confutazioni ex adverso al riguardo, " ai sensi di legge l’idoneità attitudinale a prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri è un operazione tecnica estranea all’area medica…… ed ha una sua specificità assolutamente non comparabile con una valutazione di tipo medico/sanitario", quale quella contenuta nella perizia di parte, posto che la positiva valutazione psicodiagnostica ivi effettuata "non ha fatto altro che riconfermare la già riconosciuta idoneità del R. dal punto di vista medico".

Ed infatti, come precisato anche nel bando del concorso cui il R. ha partecipato, agli accertamenti attitudinali "per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di ufficiale…" si è ammessi solo a seguito del positivo esito "degli accertamenti psicofisici" (art. 15 del bando).

E dunque, che all’esito dell’osservazione cui è stato sottoposto dal perito di parte emerga che il R. "presenti capacità cognitive valide ed adeguate, sempre sostenute da lucidità ideativa e creatività del pensiero" è confermato anche dagli accertamenti eseguiti dall’amministrazione che, tuttavia, nell’ammettere che "i risultati testologici siano risultati accettabili" e che "l’aera cognitiva sia compatibile", hanno invece -all’unanimità (Ufficiale perito selettore; presidente ed ufficiale psicologo)- ritenuto non compatibili le risultanze delle prove nell’area comportamentale e dell’assunzione del ruolo specifico di comando di cui qui trattasi: su tale, peculiare, punto motivando esaustivamente.

5- Ne deriva l’infondatezza delle doglianze attoree posto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, sotto il profilo processuale, "gli accertamenti psicofisioattitudinali dei militari ineriscono a valutazioni tecnicodiscrezionali sottratte a valutazioni di merito e, pertanto, censurabili solo per evidente incongruità o irragionevolezza" (Cons. Stato, sez. I, 26 maggio 2010, n. 2512; sez. III, 30 aprile 2010, n. 4886): il che qui non è dato ed è sufficiente a far concludere per la reiezione del gravame senza quindi necessità di richiamare l’orientamento ancor più radicale secondo il quale detti accertamenti sono "insuscettibili di essere contraddetti da certificazioni di parte, né da verificazioni disposte dal giudice di primo grado in sede cautelare, in quanto le commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere i suddetti accertamenti" (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6047).

6- In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso è infondato e va, per l’effetto, respinto.

Le spese di giudizio devono seguire, come di regola la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che liquida, in favore della resistente amministrazione, in Euro millecinquecento/00 (1500.00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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