Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/11

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità ( 2 ), in particolare l’articolo 6,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del
28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti
d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalitÃ
relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della
Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema
TRACES ( 3 ), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri
riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e
97/78/CE. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.
(2) L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo
della Commissione, ha effettuato un controllo presso il
posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Copenaghen
(Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione
al citato posto d’ispezione frontaliero è pertanto
opportuno inserire un centro d’ispezione aggiuntivo
nell’elenco di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE.
(3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca,
dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo, nell’elenco dei
posti d’ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di
cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE occorre
aggiungere determinate categorie di animali o prodotti
di origine animale che possono essere controllati presso
alcuni posti d’ispezione frontalieri già riconosciuti a
norma della citata decisione.
(4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell’UAV, in forza
della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni
trasmesse dalla Francia, dall’Irlanda e dall’Italia,
dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri dei suddetti
Stati membri di cui all’allegato I della decisione
2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di
animali e prodotti di origine animale che possono essere
controllati presso alcuni posti d’ispezione frontalieri giÃ
riconosciuti a norma della citata decisione.
(5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia,
va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di
tale paese per tener conto della sospensione di uno dei
suoi posti d’ispezione frontalieri.
(6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla
Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall’elenco
dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della
decisione 2009/821/CE alcuni posti d’ispezione frontalieri
di tali Stati membri.
(7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall’Italia, va
modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale
Stato membro per tener conto della modifica della denominazione
di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri.
(8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura
OCHZ presso il posto d’ispezione frontaliero di Zeebrugge
e l’istituzione di una nuova struttura per i controlli.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione
2009/821/CE.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0011:0014:IT:PDF

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