T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 89 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto notificato a mezzo servizio postale in data 10 novembre 2010 e depositato il successivo giorno 13, la società A. a r. l. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del comune di Cassino di provvedere sulla domanda di permesso di costruire presentata in data 19.11.2009, per la costruzione di quattro fabbricati per civile abitazione in via Iannaccone in area classificata Zona omogenea C2 dal P.R.G. vigente e ricompresa tra quelle compiutamente edificate con piani particolareggiati di iniziativa privata e con opere di urbanizzazione primaria esistenti.

In particolare, l’intervento edificatorio ricade nel Comparto n. 17 come individuato nella Tab. 1 allegata alle N.T.A. del P.R.G. in parte già realizzato.

2) La ricorrente, inoltre, chiede il risarcimento del danno causato dal comportamento omissivo e inadempiente del Comune resistente che viene quantificato in Euro 172.041,74 come da perizia tecnica giurata allegata al ricorso (doc. n. 14).

3) Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

4) Il ricorso, per la parte relativa al silenzio dell’Amministrazione, è fondato e deve essere accolto.

5) In materia, il comma 9 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che "Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (termine che, in assenza di iniziative a fini istruttori da parte dell’amministrazione richiesta, è di sessanta giorni dalla domanda, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto".

Tra i due possibili significati attribuibili all’espressione "silenziorifiuto" adoperata dalla legge, ossia di silenziodiniego ovvero di silenzioinadempimento (un silenzio che esprime piuttosto inerzia dell’amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso), è preferibile optare per il secondo, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo ed ormai consolidato (cfr. ex multis, TAR Campania – Salerno Sez. II 30.4.2010 n. 5305; TAR Lazio – Roma Sez. II 1.9.2009 n. 8327; TAR Campania – Napoli Sez. VIII 11.6.2009 n. 3207; TAR Molise 14.1.2009 n. 3).

L’amministrazione, quindi, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, non solo non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire ma addirittura permane nell’obbligo di doverlo fare, soprattutto le volte in cui l’autore della domanda insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento medesimo.

6) Tanto premesso, visti gli atti tutti della causa, il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l’obbligo del Comune di Cassino di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza di permesso di costruire della società ricorrente e risultando parimenti evidente l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.

7) Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato al Comune di Cassino, ex art. 117 del D.L.vo 104/10, di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

8) In caso di perdurante inerzia, il Collegio, vista la domanda di parte ricorrente, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Responsabile del Settore Urbanistica della Provincia di Frosinone o funzionario da lui delegato, il quale provvederà a concludere il procedimento con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.

9) Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio, visto l’art. 117 comma 6 del D.L.vo 104/10, dispone che essa venga trattata con il rito ordinario.

10) Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima),non definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 978/2010, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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