Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6027 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2416 del 2005 il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da V.O. e per l’effetto condannava la S.r.l. LA SUPERVIGILE al pagamento della somma di Euro 11.850,50 a titolo di TFR e di Euro 10.000,00 per compenso di lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, a fronte dell’importo complessivo di L. 160.443.241 (pari ad Euro 82.862,01) originariamente richiesto. Tale decisione, appellata in via principale dalla società ed in via incidentale dall’ A., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 942 del 2006, che ha liquidato a favore dell’appellato la somma di Euro 5312,00 a titolo di TFR, in luogo di quella riconosciuta dal primo giudice, con esclusone degli importi richiesti per le altre voci di compenso.

La Corte ha osservato che la materia del contendere risultava limitata al periodo 1.5.1991/30.06.1994, in quanto la statuizione di primo grado sul punto non aveva formato oggetto di specifica contestazione e quindi era coperta da cosa giudicata.

La Corte ha aggiunto che anche coperta da giudicato era l’altra statuizione secondo la quale il percepito doveva essere ricavato dalle buste paga.

La stessa Corte ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi V., D.R. e Z. non emergesse la prova del lavoro straordinario, delle ferie non godute e dei permessi retribuiti e che il trattamento di fine rapporto, riconosciuto nell’anzidetta misura, risultasse dalla buste paga prodotte.

L’ A. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

La società intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostiene che il giudice di appello ha erroneamente affermato che la materia del contendere dovesse essere limitata al periodo 1.05.1991/30.06.1994 per non essere stata specificamente contestata la statuizione resa dal primo giudice.

Al contrario, afferma il ricorrente, con l’appello incidentale era stata chiesta la condanna delle differenze retributive per Euro 94.253,34 giusta consulenza tecnica di ufficio, sicchè non avrebbero potuto sorgere dubbi sulla volontà dell’ A. di insistere sulla richiesta delle spettanze maturate dal 1982 al 1994.

La censura non coglie nel segno e va disattesa, giacchè il ricorrente avrebbe dovuto dedurre omessa pronuncia e non limitarsi a sollevare vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia palesi errori del giudice di appello nella valutazione delle risultanze istruttorie ed inadeguata, incongrua ed illogica motivazione su elementi decisivi, soprattutto con riguardo allo straordinario.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente si è limitato a dare un diverso apprezzamento alle deposizioni dei testi D.R., Z., T. e P., sulle quali, oltre che sulle dichiarazioni dei testi S. V. e S.G., il giudice di appello ha fondato il proprio motivato e logico convincimento in ordine all’insussistenza del dedotto espletamento del lavoro straordinario.

Trattasi di censure in fatto, le quali si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie e come tali non sono ammissibili in sede di legittimità;

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata società.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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