T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 88 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato in data 19 giugno 2009 e depositato il successivo 13 luglio, il sig. M.M. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il Responsabile del Settore Urbanistico del comune di San Felice Circeo ha respinto la domanda presentata dal ricorrente volta al rilascio di un permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione in area ricadente nella zona D1 del vigente P.R.G..

2) Spiega l’Amministrazione che trattasi di richiesta di edificazione in zona D1 completamento e ristrutturazione residenziale stabile e alberghiera, normata dall’art. 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. che prevede modalità attuative tramite piani particolareggiati e/o lottizzazioni convenzionate a cui subordinare il rilascio del permesso di costruire, allo stato inesistenti.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce che nei trent’anni successivi all’approvazione del P.R.G. (1979) la zona in parola, seppure non interessata da alcun piano particolareggiato ovvero da lottizzazioni convenzionate, ha visto un notevole incremento urbanistico che l’ha resa sostanzialmente omogenea a tutte le altre zone residenziali del Comune resistente. La stessa, infatti, è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria ed è inserita in un’area fortemente edificata.

Ne consegue, che il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione e istruttoria, attesa la possibilità di concedere il permesso di costruire.

4) Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Osserva il Collegio che il Comune di san Felice Circeo ha respinto la domanda del ricorrente con una motivazione che si limita a richiamare la disciplina dell’area interessata dettata dall’art. 20 delle NTA del PRG secondo il quale l’attività edilizia è subordinata alla adozione di piani particolareggiati o alla stipulazione di convenzioni di lottizzazione.

7) Tuttavia, nella relazione tecnica di parte allegata al ricorso, al punto 2.c), il tecnico arch. Ciccone precisa che "la volumetria edificata con concessioni su tale zona è pressoché la stessa che era presente al 1980 al momento dell’entrata in vigore del PRG, in quanto la zona è stata quasi totalmente edificata con le disposizioni del P.d.F.

8) Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, "il permesso di costruire può essere rilasciato in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme del Piano Regolatore, ovvero nei casi in cui tale piano sia decaduto, quando in sede istruttoria l’Amministrazione abbia accertato che l’area edificabile di proprietà del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata e si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata di opere di urbanizzazione. In questi casi, l’Amministrazione Comunale, per potersi pronunciare sull’istanza di rilascio del titolo edificatorio, deve svolgere puntuali accertamenti in merito alla situazione concreta dei luoghi, al fine di verificare l’esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione. L’istruttoria deve essere, quindi, approfondita e il giudizio sulla congruità o meno degli standards deve essere reso in seguito a concreti rilevamenti che tengano conto dell’attuale stato dei luoghi (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6.5.2010, n. 9915).

9) Orbene, nel caso di specie, la relazione tecnica di parte allegata al ricorso – che non è stata confutata dall’Amministrazione resistente – afferma che l’area interessata dal richiesto p.d.c. avrebbe i requisiti descritti dal richiamato indirizzo giurisprudenziale che renderebbero non necessaria la previa adozione di strumenti urbanistici attuativi.

10) Il provvedimento, quindi, appare viziato da difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l’Amministrazione non doveva limitarsi al mero richiamo della previsione di cui all’art. 20 delle NTA del PRG ma effettuare i necessari accertamenti circa la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione di un piano particolareggiato a di una convenzione di lottizzazione, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti.

11) Il ricorso deve quindi essere accolto, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda del ricorrente nei termini sopra esposti.

12) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 614/09, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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