Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6026 Inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.12.2000 il Tribunale di Benevento respingeva la domanda di P.S., proposta – con ricorso 24.10.1995 e volta al riconoscimento- nei confronti dell’INAIL – di infortunio sul lavoro con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 16% e della relativa rendita, ritenendo che l’invalidità del 3% attribuibile al ricorrente non raggiungesse la soglia minima per l’ottenimento della stessa rendita. Tale decisione, appellata dal P., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 573 del 2006, che ha osservato come l’appellante non avesse fornito il benchè minimo elemento di prova idoneo a ricondurre la lamentata patologia (pneumotorace totale destro) all’infortunio da lui denunciato.

La Corte ha precisato che in ogni caso mancava la prova del nesso eziologico tra infortunio e malattia, essendo stato solo enunciato il fatto materiale dell’infortunio con espressioni sprovviste di specifici riscontri di tempo e di luogo, sfornite peraltro di allegazioni di prove idonee a dimostrare la materialità dello stesso fatto.

Il P. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L’INAIL resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c., per avere il giudice del gravame posto a fondamento della propria decisione l’inesistenza del rapporto di causalità tra infortunio occorso e la patologia denunciata.

In particolare il P. sostiene di avere chiesto con l’atto di appello la riforma della decisione di primo grado solo nella parte relativa alla quantificazione di postumi permanenti senza investire il punto della stessa decisione riguardante il nesso di causalità, sicchè su quest’ultimo punto si era formato il giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello rigettato la domanda per motivi diversi ed antecedenti rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa un fatto decisivo, per avere il giudice di appello omesso di spiegare quali fossero gli anzidetti motivi diversi ed antecedenti.

2. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro indubbia connessione, non colgono nei segno e vanno disattese.

Va precisato che nel caso di specie l’INAIL, pienamente vincitore in primo grado, non aveva alcun onere di proporre appello incidentale in ordine al nesso di causalità, sicchè, a seguito del gravame del ricorrente, non si era formato alcun giudicato su tale punto.

D’altro canto l’impugnata sentenza non è incorsa nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., atteso che, proprio in relazione all’appello del ricorrente, ha riesaminato l’intera vicenda infortunistica in tutti i suoi profili, anche sulla base di motivi, anche se diversi, strettamente connessi con le doglianze mosse dai ricorrente. Orbene in tale ambito il giudice ha ritenuto, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, che non fosse stato provato il nesso di causalità tra infortunio e denunciata patologia.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione previgente al novellato art. 152 disp. att. c.p.c., introdotto con il DL n. 369 del 2003 (entrato in vigore il 2 ottobre 2003 ed applicabile ratione temporis dopo tale data), laddove il ricorso introduttivo nel caso di specie è del 24.10.1995 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004);
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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