Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4749 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 7 maggio 2010, depositata in cancelleria il 21 aprile 2010, la Corte di Appello dell’Aquila, quale giudice dell’esecuzione, applicava nell’interesse di S. G. l’istituto della continuazione ex art. 671 c.p.p., in relazione sia alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., in data 21 maggio 2004 dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, irrevocabile il 14 gennaio 2005 che alla sentenza 27 gennaio 2005 del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, che già aveva avvinto da continuazione le condanne per i reati di spaccio di dosi modeste di cocaina commessi nel luglio 2004 e nel gennaio 2005. 2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

il ricorrente deduceva che il giudice dell’esecuzione non aveva motivato in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso e alla sua preesistenza alla commissione dei fatti posti in continuazione, non avendo tenuto inoltre conto che, dalle sentenze poste in allegazione all’istanza, emergevano elementi di segno contrario.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Deve osservarsi per vero che la motivazione del giudice dell’esecuzione, ancorchè succinta, si profila congrua e non contraddittoria in considerazione del fatto che l’omogeneità dei reati e la temporalità di commissione degli stessi si pongono nella fattispecie come elemento fortemente sintomatico della unicità di intenti considerato che il fatto commesso nel maggio 2004 di cui alla sentenza 21 maggio 2004 si pone in stretta contiguità temporale con i fatti perpetrati tra il luglio 2004 e il gennaio 2005 (dove per contro la divaricazione temporale è maggiormente apprezzabile) di cui alla sentenza del 7 luglio 2006 che tuttavia già li aveva posti in continuazione tra loro riconoscendo un’unicità progettuale di fondo. Le argomentazioni espresse in ricorso si risolvono peraltro in mere rivalutazioni in fatto non proponibili in questa sede e non denuncianti vizi di legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p..

E’ poi appena il caso di osservare, confutando le doglianze espresse in gravame, che non è affatto rilevante, ai fini della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso, come invece evidenzia il ricorrente Procuratore Generale, che il prevenuto nel maggio 2004 conoscesse o meno quel P. che fu poi acquirente in costanza dei fatti illeciti del luglio 2004 e gennaio 2005, quanto piuttosto che il suo piccolo spaccio, nell’ottica della commissione programmata di più reati, prevedesse una clientela di modeste dimensioni, di cui il P. era appunto una concreta esemplificazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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