Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6025 Invalidi civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’ Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 250 del 2006, rigettava il ricorso proposto dall’INPS, dal Ministero dell’economia e finanze, dal Ministero dell’interno, nei confronti di S.G., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia n. 35 del 2003. 2. La S. aveva proposto al Tribunale domanda avente ad oggetto l’accertamento del diritto a percepire l’assegno mensile previsto per gli invalidi civili, ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13 dal dicembre 2000. 3. Il Tribunale di Nicosia, con la suddetta sentenza, aveva accolto la domanda nei confronti dell’INPS, ritenuto il solo soggetto legittimato passivo.

4. Ricorre l’INPS con un motivo di ricorso.

5. Il Ministero dell’economia e finanze ha depositato nota con la quale ha chiesto di partecipare alla discussione in udienza.
Motivi della decisione

1. L’INPS ha proposto un solo motivo di ricorso: violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 11 e 13, nonchè degli artt. 345, 414, 420, 434 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

E’ stato articolato il seguente quesito: se, in caso di domanda volta al riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 11, essendo i requisiti socio economici di cui al successivo ari. 13 costitutivi della fattispecie, il mancato accertamento degli stessi, pur in presenza di specifica censura di controparte, comporti un errar in procedendo ai sensi del punto 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Il ricorrente si duole che, benchè dedotta in appello (pag. 2 del ricorso) la mancanza del requisito socio economico, la Corte d’ Appello di Caltanissetta affermava che sul punto non vi era stata contestazione, con la conseguente formazione del giudicato.

2. Il motivo è fondato. la Corte d’Appello ha affermato, sinteticamente: sussistono i requisiti socio economici, per come non contestato dall’INPS e quindi la relativa statuizione è coperta dal giudicato.

Al riguardo si osserva (Cass. n. 16395 del 2008) che il requisito socio economico è elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio, ed è preclusa soltanto dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello.

Ciò non è nella specie, in quanto l’INPS ha dedotto in appello, nel ricorso, l’insussistenza del requisito in questione.

3. Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto.

La sentenza va quindi cassata e la causa deve essere rimessa, in sede di rinvio, alla Corte d’Appello di Catania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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