Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4748 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – Con ordinanza 15.10.5.11.2011 la corte di appello di Reggio Calabria in sede esecutiva rigettava la richiesta di M. G. volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, tutti di detenzione e spaccio di stupefacenti, di cui a tre sentenze di condanna: del gup presso il tribunale di Como in data 22.7.2002 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa, del gup presso il tribunale di Milano in data 21.4.2006 alla pena di anni cinque di reclusione e Euro 16.000,00 di multa, della corte di appello di Reggio Calabria in data 21.4.2006 alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000 di multa. I delitti di cui alle tre sentenze erano stati commessi, nell’ordine, in Como, Cantù ed altrove dal Marzo al Dicembre 2001, i reati di cui alla prima sentenza, in Milano tra l’Agosto e l’Ottobre del 2000, i reati di cui alla seconda sentenza, in Lombardia, in una serie di province italiane e di stati esteri e dell’Unione Europea e del Sud America nel biennio 2001 – 2002, infine, i reati di cui alla terza sentenza.

I giudici della esecuzione ritenevano che, malgrado la sostanziale omogeneità delle violazioni, malgrado la prossimità temporale delle condotte, malgrado ancora una parziale sovrapponibilità degli ambiti territoriali in cui le condotte si erano svolte, malgrado il costante ruolo del condannato di anello di congiunzione tra fornitori e distributori della droga prevalentemente nella zona di Milano e Cantù, non si era raggiunta la prova del medesimo disegno criminoso:

l’argomento decisivo per una tale valutazione i giudici della esecuzione lo traevano dal fatto che le condanne definitive non attestavano l’appartenenza ad un solo contesto associativo.

– 2 – Ricorre per cassazione, tramite difensore l’interessato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione che, pur evidenziando la compresenza di tutti i dati da cui può e deve trarsi la sussistenza del disegno criminoso, identica tipologia di reati, loro contiguità temporale e topografica, stabile rifornimento della droga dalla stessa fonte, sovrapponibilità delle connotazioni modali delle condotte incriminate – e che il ricorrente non manca di indicare in concreto nel contesto dei fatti di reato per cui ha riportato condanna – ha ritenuto che solo la ricorrenza di un unico reato associativo possa costituire il collante che rende evidente il nesso di continuazione tra i reati.

– 3 – Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente ha nella specie adempiuto all’onere di indicare gli elementi da cui poter trarre la sussistenza del medesimo disegno criminoso, non limitandoli ai dati correlate alle modalità temporali ed alla tipologia dei reati commessi. A fronte di una tale indicazione il giudice dell’esecuzione, pur prendendone atto, ha ritenuto che il loro valore significante era del tutto depotenziato dalla circostanza secondo la quale non risultava che il condannato fosse partecipe di una unica associazione criminosa. Ma la deduzione è del tutto illogica nella misura in cui si accredita una situazione di incompatibilità tra la sussistenza della non appartenenza ad un unico sodalizio criminoso ed il nesso di continuazione, senza spiegare le ragioni ed i nessi inferenziali per una tale incompatibilità. Il giudice del rinvio dovrà rapportarsi alla regola alla cui stregua in tema di reato continuato l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purchè significativi (in tal senso, Sez. 1^, 5.11./2.12.2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 1^, sent.

5 novembre 2008 n. 44861, non massimata).
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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