Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorso notificato il 13 novembre 2000 e depositato il successivo 5 dicembre, con cui la società I.T. s.r.l. ha impugnato il provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il comune di Latina ha ingiunto alla ricorrente la sospensione e la successiva demolizione delle opere edilizie ivi descritte;
Visto, l’atto di costituzione in giudizio del comune di Latina in data 11 gennaio 2001;
Rilevato, che in data 13 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato memoria in cui rappresenta che le opere oggetto dei provvedimenti impugnati sono state in parte demolite e in parte assentite con concessione edilizia in sanatoria n. 97917/EP dell’11.7.2002, con conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1803/2000, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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