T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 86 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato il 13 novembre 2000 e depositato il successivo 5 dicembre, con cui la società I.T. s.r.l. ha impugnato il provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il comune di Latina ha ingiunto alla ricorrente la sospensione e la successiva demolizione delle opere edilizie ivi descritte;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del comune di Latina in data 11 gennaio 2001;

Rilevato, che in data 13 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato memoria in cui rappresenta che le opere oggetto dei provvedimenti impugnati sono state in parte demolite e in parte assentite con concessione edilizia in sanatoria n. 97917/EP dell’11.7.2002, con conseguente cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1803/2000, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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