Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101 e 103 nel periodo precedente all’adesione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del
12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006
del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA) ( 2 ), in particolare gli articoli 18 e 186,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito
«il regolamento finanziario») ( 3 ), in particolare
l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione,
del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (di seguito «le modalità d’esecuzione
») ( 4 ), in particolare l’articolo 35,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e
i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai
paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal
2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione.
(2) Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento
(CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire
ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono
le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda
la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di
assistenza preadesione.
(3) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n.
718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono
un accordo quadro al fine di definire e concordare
le regole della cooperazione riguardante l’assistenza
finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno,
l’accordo quadro può essere integrato da un
accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le
disposizioni specifiche relative alle singole componenti.
(4) Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario
occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite
dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2,
del regolamento finanziario e dall’articolo 35 delle modalitÃ
d’esecuzione.
(5) Il 17 dicembre 2007 tra il governo croato e la Commissione
è stato concluso un accordo quadro sulle regole
della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria
a favore della Repubblica di Croazia nell’ambito
dell’IPA.
(6) Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della
Repubblica di Croazia nell’ambito dell’IPA (di seguito
«programma IPARD»), approvato con decisione della
Commissione del 25 febbraio 2008, in conformitÃ
dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1085/2006 del Consiglio e dell’articolo 184 del regolamento
(CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi
annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento.
(7) L’accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la
Commissione delle Comunità europee, in nome e per
conto della Comunità europea, e il governo della Repubblica
di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia,
integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo
le disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione
del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento
di assistenza preadesione (IPA).
(8) Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il
10 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 6770 della
Commissione.

(9) In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007,
il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi
responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia
il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale,
il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia
IPARD e l’autorità di audit.
(10) Il governo croato ha designato come fondo nazionale il
Settore del fondo nazionale, un’entità organizzativa della
Tesoreria di Stato all’interno del ministero delle Finanze,
che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate
nell’allegato I dell’accordo settoriale.
(11) Il governo croato ha designato come agenzia IPARD la
Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura,
un’entità organizzativa del ministero dell’Agricoltura,
della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le
funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo
settoriale.
(12) Il governo croato ha designato come autorità di gestione
la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione
del programma Sapard/IPARD, all’interno del ministero
dell’Agricoltura della pesca e dello sviluppo rurale,
che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate
nell’allegato I dell’accordo settoriale.
(13) Il funzionario accreditante competente ha comunicato
alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento
dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale
in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 718/2007.
(14) L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione
europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento della
struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione
della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformitÃ
dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
718/2007.
(15) La Direzione per il mercato e il sostegno strutturale
all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione
per lo sviluppo rurale, autorità di gestione del
programma Sapard/IPARD, che funge da autorità di gestione,
saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate
dall’ordinatore nazionale, sulle sette previste nel
programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole
per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle
norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli e della
pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento
alle norme comunitarie» e 301 «Sviluppo e miglioramento
delle infrastrutture rurali», come stabilito nel programma.
(16) Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla
Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformitÃ
dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale.
La Commissione ha approvato l’elenco l’8 aprile
2009.
(17) Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo
1, dell’accordo quadro, le spese in conformitÃ
della presente decisione sono ammesse a beneficiare del
cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate
prima della data della decisione sul conferimento dei
poteri di gestione, a eccezione delle spese generali di
cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se
effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria,
in particolare i principi di economia e efficienza
dei costi.
(18) Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di
rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi
previsti all’articolo 18, paragrafo 2, a condizione che si
esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema
di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate
per eseguire detto esame.
(19) In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento
(CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti
di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento
stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche
sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli
organismi interessati, indicate nella domanda presentata
dall’ordinatore nazionale.
(20) Tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la
misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni
di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli e
della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento
alle norme comunitarie» si fondano su un sistema
che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti
gli elementi che servono allo scopo.
(21) Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto
della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è
stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo
di audit funzionalmente indipendente alla data
di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento
per il conferimento dei poteri di gestione.
(22) Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste
dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario
e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n.
718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul
posto.

(23) Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le
suddette condizioni per le misure 101 e 103. Tuttavia,
la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale
all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora
applicato debitamente i criteri di accreditamento per
le funzioni che è tenuta a svolgere nell’ambito dell’attuazione
della misura 301 del programma per la Croazia.
(24) È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di
cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
718/2007 e all’articolo 165 del regolamento finanziario
e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale,
all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di
gestione in forma decentrata per le misure 101 e 103
del programma per la Croazia,
DECIDE:
Articolo 1
1. La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente
V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione
(IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni
stabilite nella presente decisione.
2. Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per
operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni
di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie
», si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione,
delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla
Croazia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n.
718/2007.
Articolo 2
La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti
strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di
Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma
previsto a titolo della componente V dell’IPA:
a) ordinatore nazionale;
b) fondo nazionale;
c) struttura operativa per la componente V dell’IPA:
— autorità di gestione;
— agenzia IPARD.
Articolo 3
1. I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi
e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.
2. Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione
alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui
all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi
di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le
verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione
di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle
misure di cui al predetto articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Le spese pagate prima della data della presente decisione
non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese
generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi
di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di
economia e efficienza dei costi.
Articolo 5
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a
singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano
le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla
Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, n. rif.
525-12-3-0472/09-2», del 16 marzo 2009, protocollata dalla
Commissione il 26 marzo 2009 con il numero 8151.
Articolo 6
1. La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi
per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17
del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento
durante l’attuazione della presente decisione, che la Repubblica
di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa,
può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri
di gestione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0015:0017:IT:PDF

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