Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4709 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 22/5/09, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Caltagirone condannava M. O. alla pena di Euro 344 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 (in (OMISSIS)), per avere omesso di assicurare adeguatamente la custodia di un fucile semiautomatico Beretta cal. 12 che deteneva in uno scaffale sito nel sottoscala dell’abitazione, facilmente accessibile.

Ricorreva per cassazione il M., deducendo: 1) erronea applicazione della norma penale contestata (la stessa essendo espressamente posta a fini di sicurezza pubblica e non essendovi per il non collezionista specifici obblighi di protezione antifurto, nel caso concreto l’esigenza di custodia era sufficientemente assicurata dalla chiusura a chiave dell’abitazione in cui il M. abitava con due soli familiari – moglie e figlio – sani, equilibrati e responsabili); 2) vizio di motivazione (là dove il giudice non aveva rapportato la nozione di comune diligenza nella custodia dell’arma – che si assumeva perfettamente efficiente sulla sola base dell’affermazione dei carabinieri che avevano effettuato il controllo – al caso concreto, che vedeva la casa abitata da persone adulte e responsabili e, quanto ai terzi malintenzionati, chiusa a chiave verso l’esterno); 3) violazione di legge per la mancata applicazione della continuazione; 4) violazione di legge per la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario penale;

5) violazione di legge per l’erronea contestazione della continuazione.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa (d’ufficio) il suo accoglimento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Infondato il primo motivo: trattandosi di fucile (montato ed efficiente) custodito a vista tra i ripiani di in uno scaffale sito in un vano sottoscala di facile accesso perchè non precluso da alcuna porta (e non chiuso a chiave come si legge nell’ultima riga di pag. 4 del ricorso), è di tutta evidenza che lo stesso era accessibile ai componenti della famiglia diversi dal legittimo possessore e di qualunque occasionale visitatore. Corrispondentemente infondato il secondo motivo. Giurisprudenza anche recente di legittimità (Cass., sez. 1^, sent. n. 24271 del 13/5/04, rv. 228904, Cedro) ricorda che la L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 1, prima parte, (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l’agente abbia custodito l’arma con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio (che nel caso è stato negativo) è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. Manifestamente infondato il terzo motivo: con gli atti interruttivi la contravvenzione (acc. il (OMISSIS)) si prescrive in cinque anni (ex artt. 157 e 160-161 c.p.). Manifestamente infondato il quarto motivo: il beneficio della non menzione della condanna non risulta richiesto e il giudice non aveva pertanto l’obbligo di motivare alcunchè (Cass., sez. 4^, sent. n. 43125 del 29/10/08, rv. 241370, Marci Gavino: "La mancata concessione della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando il beneficio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito").

Fondato, per quanto di giustizia, il quinto motivo: benchè la continuazione contestata nel capo d’imputazione non sia stata applicata dal giudice (non vi è stato aumento di pena) e pertanto, di fatto, sia stata ignorata, non di meno la contestazione è frutto di errore materiale, che va corretto ex art. 619 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Visto l’art. 619 c.p.p., dispone la correzione del capo d’imputazione, eliminando la contestata continuazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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