T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 83 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che con ricorso notificato il 28.9.2010, tempestivamente depositato, gli istanti hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Santi Cosma e Damiano intimato in merito alla diffida 12.1.2010, notificata in data 17.2.2010, con cui gli stessi richiedevano all’ente territoriale di provvedere "all’emissione degli atti repressivi finalizzati al ripristino della legalità dell’azione amministrativa", relativamente agli intereventi allegatamente abusivi realizzati dalla società controinteressata;

che a seguito dell’asserita inerzia serbata dal Comune intimato veniva proposto il presente ricorso a sostegno del quale sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

che il Comune di Santi Cosma e Damiano si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione;

ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, come puntualmente rilevato dalla difesa comunale, i fatti per cui è causa sono stati già oggetto di un precedente ricorso, proposto dai medesimi interessati e definito con sentenza di questa sezione in data 24.2.2006, n. 245/2006, depositata in segreteria l’11.4.2006;

che in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 700,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Santi Cosma e Damiano la somma di Euro 700,00, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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