Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-03-2011, n. 6279 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Notaio C.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che rigettava il suo reclamo avverso la decisione del CO.RE.DI, che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione per mesi sei, per violazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, lett. a), che ha presentato anche memorie.

Resiste con controricorso il Consiglio notarile di Forlì e Rimini.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente all’esame dei motivi va dichiarata inammissibilità del ricorso per omessa valida esposizione dei fatti di causa.

Le S.U. di questa corte hanno affermato che la prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. civ., Sez. Unite, 17/07/2009, n. 16628).

Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che è inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. s.u. 19255 del 09/09/2010).

2. Ritiene questa Corte che eguale principio vada affermato anche in tema di ricorso per cassazione nel procedimento disciplinare nei confronti dei notai, per cui non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, nel caso in cui il ricorso riporti spillati, o pedissequamente trascritti o "scannerizzati", i vari atti processuali, attraverso un assemblaggio che non soddisfa l’esposizione "sommaria" dei fatti, ma costringe la Corte a rileggere tutti gli atti del procedimento. Tale formalità costituisce nella sostanza un mero rinvio agli atti trascritti o spillati nel ricorso stesso per intero, così aggirando il principio dell’autosufficienza del ricorso.

Nella fattispecie l’esposizione dei fatti, contenuta nel ricorso, consiste esclusivamente nella trascrizione della comunicazione di avvio di procedimento, della richiesta di avvio di procedimento del presidente del consiglio notarile di Forlì, della sentenza penale, della memoria del notaio C., della comparsa del consiglio dell’ordine notarile, del provvedimento disciplinare del Co., del reclamo, di ordinanza della Corte di appello e della sentenza definitiva della stessa, il tutto per complessive pag. 60.

Tanto rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in tema di esposizione sommaria dei fatti.

3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente consiglio dell’Ordine.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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